La disciplina delle attività turistiche di accompagnamento
La Legge regionale 4/2000, che si compone di 16 articoli, detta le norme per disciplinare le attività turistiche di accompagnamento, individuando le diverse professioni e specificando ciò che sono tenute a fare per adempiere ai loro specifici compiti, nel rispetto delle normative statali e comunitarie. Le definizioni attribuite alle professioni sono:
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guida turistica: coloro che accompagnano persone singole o gruppi di turisti nelle visite ad opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone la storia, i pregi artistici e monumentali ivi compresi i "siti" individuati dalla Regione ai sensi del DPR del 13/12/1995 concernente l’atto di "indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
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accompagnatore turistico: coloro che accompagnano singole persone o gruppi di turisti nell’ambito del territorio nazionale o all’estero su programmi turistici precedentemente predisposti dagli organizzatori dando assistenza e fornendo notizie di carattere turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti in cui rientrano le competenze delle guide turistiche;
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guida ambientale-escursionistica: coloro che illustrano a persone singole o a gruppi di turisti gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio da visitare, nonché ambienti e strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico ed escludendo in ogni caso tutti quei percorsi in cui necessitano particolari attrezzature
Per l’esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento è necessario possedere i sotto elencati requisiti:
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cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea ovvero risiedere in Italia da almeno tre anni;
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abilitazione all’esercizio della professione conseguita con la frequenza a corsi di qualificazione professionale ed al superamento dei relativi esami;
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idoneità psico-fisica all’esercizio della professione certificata dalla ASL del Comune di residenza.
E’ inoltre necessario possedere la copertura assicurativa per le responsabilità civili per i rischi derivanti alle persone; i cittadini dell’Unione Europea che intendono svolgere in Italia le predette professioni, devono dimostrare, qualora sottoposti ad accertamento, di possedere le conoscenze e le attitudini professionali previste dalla Legge. Gli accertamenti sono demandati per competenza ai Comuni nei quali si esercita l’attività.
Le abilitazioni per l’esercizio delle professioni turistiche consentono di espletare l’attività in ambiti definiti a seconda della specializzazione conseguita, ad esempio: la guida ambientale-escursionistica consente l’esercizio su tutto il territorio regionale, mentre quella di guida turistica consente l’attività negli ambiti per i quali sono stati superati gli esami e comunque con estensione almeno comunale.
Per esercitare in altri territori devono essere effettuati esami integrativi nei luoghi in cui s’intende estendere la propria attività; per le guide turistiche, a richiesta, sono possibili esami per una ulteriore lingua straniera; inoltre chi esercita una specifica attività turistica può chiedere di sostenere ulteriori esami per conseguire altre abilitazioni.
La presente legge regionale prevede alcune deroghe per le guide degli stati membri dell’Unione Europea; per coloro che svolgono senza compenso l’attività di guida o di accompagnatore; per coloro che svolgono l’attività in quanto titolari o direttori tecnici di agenzie turistiche; la deroga si estende anche a coloro che svolgono l’attività saltuariamente od occasionalmente o che organizzino viaggi o visite per organismi statali o di enti locali.
La formazione professionale relativa alle professioni previste dalla presente legge regionale viene svolta dalle Province con specifico riferimento alle modalità previste dalla L.R. n.19 del 24.7.1979. Alle Province è demandata anche la tenuta di elenchi delle professioni con rilascio dei relativi diplomi e tesserini di riconoscimento e la pubblicazione annuale degli stessi; gli attestati di abilitazione devono contenere i dati anagrafici e tutte le notizie specifiche inerenti l'abilitazione.
I Comuni esercitano l’attività di controllo e vigilanza nonché quella amministrativa sulla regolarità delle professioni turistiche. La violazione delle norme emanate dalla presente Legge Regionale comporta le sanzioni in essa previste oltre alla revoca o alla sospensione dell’abilitazione; gli Enti locali possono pubblicizzare le tariffe praticate dalle Associazioni professionali.
Con disposizioni transitorie è previsto: che corsi tecnico-pratici, già banditi ed autorizzati all’entrata in vigore della presente legge, possano essere svolti secondo la disciplina già prevista dalla L.R. n. 3/1994 ( che disciplina le professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna ); inoltre, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge regionale, sarà organizzata una sessione speciale di esami per il conseguimento dell’abilitazione di guida ambientale-escursionistica.
Con la presente Legge Regionale viene abrogata la L.R. 16 giugno 1981, n. 17, concernente "Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico".
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge regionale, relativamente agli artt. 5 e 11, si farà fronte con appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale.
Inoltre per favorire e valorizzare l’escursionismo ed il turismo naturalistico - sportivo la Regione Emilia-Romagna può disporre l’erogazione di contributi per il recupero o la valorizzazione di edifici classificati rifugi, i contributi sono erogati nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile e ne possono beneficiare gli Enti locali territoriali e relativi consorzi, gli enti parco e le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale e che abbiano la disponibilità del bene oggetto del contributo.