Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna

Sintesi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 19 del 27 aprile 1976.

La Legge Regionale n. 19/1976, modificata ed integrata dalle leggi regionali 26/1982 e 11/1983, disciplina gli ambiti del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45.

Il Piano regolatore generale comunale o il Programma di fabbricazione, anche a mezzo di varianti specifiche, delimita e disciplina la zona portuale ricadente nell'ambito del territorio di competenza in conformità alle direttive vincolanti di cui al Piano integrato dei trasporti.

Come previsto dall’art. 8, la Regione Emilia-Romagna, su conforme parere della competente Commissione consiliare,

  • delibera il programma di finanziamento annuale o poliennale per i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini;
  • concorre al finanziamento dei programmi comunali di intervento per i porti di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali elaborati dai Comuni stessi, da altri Enti pubblici o privati;

Come previsto dall’art. 9, la Regione provvede a destinare nel proprio bilancio distinti stanziamenti di fondi per:

  1. la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonché studi, ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle attrezzature dei porti medesimi;
  2. la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;
  3. la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;
  4. l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effosori e di servizio, a proprio totale carico;
  5. l'illuminazione e la fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali.

Come previsto dall’art. 10, i Comuni presentano alle Province gli atti ed elaborati tecnici di loro pertinenza entro il 30 giugno di ogni anno ai fini della programmazione di cui all’art. 8.
Nel medesimo articolo viene disposto che spetta alle Province, per i territori di rispettiva competenza, presentare alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, previa consultazione dei Comuni interessati, il programma annuale o poliennale complessivo delle opere portuali.

Il suddetto programma, per gli interventi di cui all’ art. 9 lettere b) ed f), deve essere inviato alla Regione entro il termine di cui sopra corredato dalle domande di contributi e da una relazione descrittiva, del progetto (elaborato grafico) comprensivo del preventivo di spesa dei lavori, per la cui esecuzione è richiesto il contributo regionale.

Sempre nel medesimo articolo si dispone che i Comuni sedi dei porti regionali sono altresì delegati a provvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione, della segnaletica stradale e del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico-amministrati.

L'erogazione delle spese relative ai predetti servizi di illuminazione e di fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e alla pulizia nei porti regionali, è disposta dai Comuni interessati secondo la rispettiva competenza.

A tal fine la Giunta regionale delibera annualmente il trasferimento dei fondi all'uopo assegnati in unica soluzione anticipata.

Le Amministrazioni comunali stesse dovranno introitare tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio.

Delle somme erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione medesima.

Come previsto dall’Art. 18 i Comuni dovranno esercitare le funzioni amministrative attribuite nel rispetto dei seguenti principi:

  • assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
  • garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere;
  • ricercare in qualsiasi fase della programmazione, della progettazione e della esecuzione dei lavori la collaborazione e la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;
  • osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.

Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega o delle funzioni attribuite saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.

La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Con la Delibera di Giunta n. 2319 del 27 dicembre 2010 la Regione ha determinato i criteri e le procedure amministrativo contabili per la gestione dei programmi annuali, di cui all’art. 8, ai fini delle rispettive erogazioni degli importi programmati nel rispetto della L.R. 29/1985.

Beneficiari dei finanziamenti

  • I porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini;
  • i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;
  • i porti ed approdi turistici marittimi;
  • i porti e gli approdi della navigazione interna.

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ultima modifica 2013-06-27T09:15:00+01:00
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