Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.

Sintesi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2004

La L.R. 16/2004, modificata dalla L.R. 4/2010, regola l'apertura, la classificazione e gli adempimenti necessari per la gestione delle strutture ricettive nella regione. Il testo della legge è completato da quattro specifiche direttive emanate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, per definire le caratteristiche e i requisiti minimi di ciascuna tipologia di struttura, nonché i requisiti minimi per livello di classificazione per le strutture classificate (strutture alberghiere, strutture all'aria aperta, case e appartamenti per vacanza e classificazione facoltativa per gli appartamenti ammobiliati per uso turistico):

  • Strutture alberghiere: delibera di Giunta regionale n. 916/2007 (pubblicata sul BUR n. 141 del 18/9/2007) modificata dalle delibere di Giunta regionale n.1017/09 e n. 1301/09 (pubblicate sul BUR n. 188 del 6/11/2009 e n. 193 del 18/11/2009);
  • Strutture extralberghiere: delibera di Giunta regionale n. 2186/2005 (pubblicata sul BUR n. 32 del 2/03/2006), modificata dalla delibera n. 802/2007 (pubblicata sul BUR n. 140 del 17/9/2007);
  • Strutture all'aria aperta: delibera di Giunta regionale n. 2150/2004 (pubblicata sul BUR n.168 del 14/12/2004), modificata dalla delibera n. 803/2007 (pubblicata sul BUR n. 140 del 17/9/2007);
  • Bed and breakfast: delibera di Giunta regionale n. 2149/2004 (pubblicata sul BUR n.168 del 14/12/2004).

Gli agriturismi non sono disciplinati dalla L.R. 16/04 ma dalla L.R. 4/2009. La competenza per questa tipologia di strutture è in capo al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie dell'Agricoltura.

Tipologia delle strutture ricettive

Le strutture ricettive sono distinte in:

  • Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence). Specificazioni tipologiche aggiuntive sono previste per meublé o garni, motel, centro benessere, beauty farm, villaggio-albergo, centro congressi , albergo diffuso, albergo termale e residenza d'epoca.
  • Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort; nuove specifiche sono introdotte per i centri vacanza.
  • Strutture ricettive extralberghiere: case per ferie, ostelli, rifugi alpini, rifugi escursionistici, affittacamere (con la specifica aggiuntiva di room and breakfast e di locanda) e case e appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa. Anche per le strutture extralberghiere è possibile chiedere la specificazione aggiuntiva di Residenza d'epoca.
  • Altre tipologie ricettive: appartamenti ammobiliati per uso turistico, con classificazione facoltativa da 2 a 3 soli, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast), strutture agrituristiche (Agriturismo).

La L.R. 16/2004, modificata dalla L.R. 4/2010, unitamente all'atto di Giunta regionale n. 802/07, disciplina anche le agenzie immobiliari di intermediazione nella locazione turistica.

Come si apre una struttura ricettiva

Per aprire un’attività ricettiva di qualsiasi tipo occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), su modulistica approvata dalla Regione, al Comune in cui è ubicata la struttura. L’attività può essere iniziata dal momento della presentazione della S.C.I.A..

La modulistica è fornita dal Comune di competenza.

Il Comune può verificare in ogni momento tutte le dichiarazioni, le certificazioni e i documenti presentati, nonché le condizioni di esercizio delle strutture.

Gli atti di approvazione della modulistica per l’apertura delle attività ricettive sono i seguenti:

  • strutture ricettive extralberghiere e appartamenti ammobiliati per uso turistico: determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 14543 del 15/12/2010;
  • attività saltuaria di alloggio e prima colazione - bed and breakfast: determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche 14548 del 15/12/2010;
  • strutture ricettive all’aria aperta, aperte e non aperte al pubblico, e di aree attrezzate di sosta temporanea: determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 14549 del 15/12/2010;
  • strutture ricettive alberghiere: determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 14550 del 15/12/2010.

Requisiti del gestore

Il titolare o il gestore della struttura, deve esser iscritto al Registro delle imprese (ad esclusione delle attività di Bed and breakfast e di gestione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, se svolte con modalità non imprenditoriali e senza la fornitura di servizi aggiuntivi) e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.

Obblighi del gestore

Il titolare o il gestore di strutture ricettive deve:

  • comunicare preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di segnalazione certificata d’inizio attività;
  • dare alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
  • comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province; presentare la dichiarazione prezzi alla Provincia;
  • comunicare i periodi di apertura e chiusura al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione e dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province; eventuali aperture/chiusure straordinarie sono preventivamente comunicate al Comune;
  • esporre l’apposita targa identificativa (è facoltativa per le strutture a gestione non imprenditoriale di Bed and Breakfast e di appartamenti ammobiliati ad uso turistico non classificati);
  • solo per le strutture alberghiere e all’aria aperta: stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Requisiti e limiti di utilizzo relativi alla struttura

La struttura in cui è svolta l’attività deve essere conforme a tutte le normative, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.

E' vietata la vendita di porzioni di immobili negli alberghi e nelle Residenze turistico-alberghiere.

Nelle strutture all’aria aperta è vietata la vendita frazionata di piazzole, ma è consentito affittare il 50% delle piazzole o unità abitative con un contratto annuale. Tale percentuale può raggiungere il 70% nei comuni appartenenti alle Comunità montane.

Targhe e Marchi

Nelle strutture ricettive è obbligatoria l’esposizione della targa con il relativo marchio approvato dalla Regione:

  • Strutture alberghiere e all’aria aperta: con determinazione del Responsabile del Servizio n. 14994 del 14 novembre 2007, pubblicata nel B.U.R. n. 174 del 4/12/2007 sono stati approvati i marchi delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive, e delle strutture ricettive all'aria aperta e della specificazione tipologica aggiuntiva di Centro vacanze.
  • Strutture extralberghiere: con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche n. 6008/2006, rettificato con determina n. 7953/2006, sono stati approvati i marchi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere. Con determina n. 15528/07 è stato approvato il marchio relativo alla specificazione tipologica aggiuntiva di Residenza d'epoca per le strutture extralberghiere. I gestori di appartamenti ammobiliati per uso turistico classificati, con gestione non imprenditoriale, possono esporre la targa di case e appartamenti per vacanze con il numero di soli corrispondente alla categoria di classifica.
  • Bed and Breakfast: i gestori di Bed and Breakfast possono esporre la targa con il marchio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2871 del 17/12/2001.

Esistono i manuali di immagine coordinata per i marchi delle strutture alberghiere, quelle extralberghiere e il bed and breakfast consultabili e scaricabili in formato pdf.

Classificazione delle strutture

Le strutture alberghiere sono classificate, secondo i parametri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 916/2007 modificata dalle delibere di Giunta regionale n. 1017/09 e n. 1301/09, nel modo seguente:

  • alberghi: 1, 2, 3 stelle, 3 stelle superior, 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso
  • residenze turistico-alberghiere: da 2 a 4 stelle

Le strutture all’aria aperta sono classificate, secondo i parametri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007, nel modo seguente:

  • campeggi: da 1 a 4 stelle
  • villaggi turistici: da 2 a 4 stelle

Le strutture extralberghiere sono classificate, secondo i parametri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 803/2007, nel modo seguente:

  • case e appartamenti per vacanze: da 2 a 4 soli
  • appartamenti ammobiliati ad uso turistico: da 2 a 3 soli (classifica facoltativa)

Il procedimento di classifica si basa su una dichiarazione del gestore della struttura ricettiva da presentare al Comune in cui è ubicata la struttura su apposita modulistica approvata dalla Regione e fornita dal Comune.

Gli atti di approvazione della modulistica per la classificazione sono i seguenti:

  • strutture ricettive alberghiere - Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 10585 / 2009
  • strutture ricettive all’aria aperta - Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 10948 / 2007
  • case e appartamenti per vacanze e appartamenti ammobiliati per uso turistico: determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 14543 / 2010

La dichiarazione di classifica è strutturata in modo che il dichiarante debba solo dichiarare l'esistenza di determinate caratteristiche strutturali e di determinati servizi.

Reclami

I reclami sono di due tipi:

  • per carenza di servizi: gli ospiti delle strutture ricettive che abbiano accertato delle carenze nella gestione e nei servizi, rispetto a quanto dichiarato, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza.
    Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza;
  • per irregolare applicazione dei prezzi: gli ospiti delle strutture ricettive che ritengono di aver pagato prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata.
    Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.

Riepilogo di chi fa cosa

I compiti del Comune

Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative relative all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità. Si ricorda che tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande, deve essere richiesta al Comune nel quale è ubicata la struttura turistica.
Il Comune, inoltre, vigila sul rispetto delle norme relative alla pubblicità dei prezzi.

I compiti della Regione

La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo e realizza la banca dati regionale sulle strutture ricettive. La Giunta regionale, definisce le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione, nonché le modalità e gli standard dei controlli. Inoltre la Regione approva i modelli delle segnalazioni certificate di inizio attività.
La Regione si occupa della comunicazione delle attrezzature delle strutture ricettive e delle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico (con le modalità indicate dall'ISTAT).

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ultima modifica 2022-03-17T15:07:31+01:00
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