Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.

Sintesi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 32 del 17 agosto 1988

La Legge regionale detta norme per lo sviluppo del termalismo con l'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, in particolare disciplina:

  • l'attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali;
  • la tutela dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori;
  • gli aspetti igienico-sanitari e la valorizzazione e lo sviluppo termale e turistico-termale.

Gli interventi regionali sono programmati in armonia con le leggi del settore del turismo. I piani regionali, territoriali e infraregionali sono programmati dettando norme per la tutela dell'ambiente coinvolgendo anche i programmi sanitari del settore nel rispetto di quelli nazionali.

La legge in oggetto disciplina inoltre la ricerca di giacimenti di acque minerali o termali dettando norme per il rilascio delle licenze di sfruttamento e concessioni. Le domande corredate dai progetti di ricerca e sfruttamento, vanno presentate alla Giunta regionale.
La Giunta Regionale, verifica ed approva i progetti e rilascia i permessi di sfruttamento salvaguardando i vincoli ambientali, inoltre, se del caso, richiede varianti ai progetti presentati; i permessi hanno durata di tre anni.

Le concessioni giacimenti di acque minerali o termali sono rilasciate dalla Giunta Regionale, previa verifica dei requisiti stabiliti dalla legge. La concessione è subordinata al riconoscimento delle qualità terapeutiche delle acque e la concessione viene rilasciata, di norma, entro 90 giorni dalla domanda.
Il diniego della concessione deve essere motivato; la durata della concessione non deve superare i 30 anni.

Il titolare del permesso di concessione e sfruttamento deve rispettare determinati obblighi stabiliti dalla legge. La concessione è rinnovabile con il rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge.
La legge regionale disciplina inoltre i permessi e le concessioni già in corso.

I giacimenti di acque minerali e termali e le relative pertinenze, osservano il regime giuridico degli immobili.
Le opere effettuate nell'area estrattiva sono dichiarate di pubblica utilità con deliberazione della Giunta Regionale.
Le concessioni previste dalla presente legge possono essere trasferite con autorizzazioni della Giunta Regionale.

La Legge regionale ha validità anche in relazione alle norme igienico-sanitarie relative al termalismo, disciplinandone il settore e prevedendo incentivi e contributi per la realizzazione degli impianti medesimi.

Gli incentivi al settore termale vengono erogati a fronte di programmi di settore verificati ed approvati dalla Giunta.

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ultima modifica 2013-07-03T13:54:00+02:00
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