Validità delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio
Al punto 10 del fac-simile di bando è previsto che “L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il 7 maggio o 4 luglio 2017”. Bisogna rilasciare quindi oltre la concessione anche l’autorizzazione di tipo a) oppure si potranno utilizzare le vecchie ancora valide? Nell’ipotesi in cui occorra rilasciare entrambe, si può provvedere con un unico atto (autorizzazione + concessione)?
Nella prassi molti Comuni redigono due provvedimenti distinti: autorizzazione e concessione di suolo pubblico (posteggio), ma le autorizzazioni di tipo a) non hanno alcun valore senza la contestuale assegnazione di un determinato posteggio. Ne consegue che l'autorizzazione ha la medesima scadenza della concessione del posteggio. L’atto unico è certamente possibile.
Nel caso venisse rilasciato un provvedimento unico (autorizzazione e concessione) quale sarebbe l’ufficio competente? Suap o Tributi?
Dipende dall'assetto organizzativo dell'ente. Alcuni Comuni, ad esempio, producono un atto unico a firma congiunta dei Responsabili dei due diversi Settori interessati.
Le autorizzazioni/concessioni che non riportano una data certa di validità/scadenza, quando scadono se rilasciate successivamente all’Intesa in Conferenza Unificata del 2012?
Se sono successive all'Intesa del 2012 si dà per scontato che nel rilascio siano state tenute in considerazione le indicazioni ivi contenute. In questo caso tali concessioni avranno validità fino alla loro naturale scadenza. E' improbabile che questa non sia indicata, se non lo è sull'autorizzazione, lo sarà sulla concessione e sarà tra 9 e 12 anni dal rilascio.
Abbiamo il caso di concessioni rilasciate il 26/7/2012, ma per le quali il bando era stato approvato a marzo 2012, cioè prima dell'Intesa in Conferenza Unificata, con durata 10 anni e scadenza il 25/07/2022. Queste concessioni vanno a scadenza naturale cioè il 25/7/2022 oppure avranno una scadenza diversa?
Si ritiene che le concessioni rilasciate il 26/7/2012, per le quali il bando era stato approvato prima dell'Intesa del 5 luglio 2012 mantengano validità fino alla loro naturale scadenza, cioè il 25/07/2022.
Se un commerciante su aree pubbliche in possesso di autorizzazione di tipo A ha partecipato negli anni scorsi con detta autorizzazione a spunte per MERCATI e/o FIERE maturando diverse presenze, si vedrà annullare tali presenze col venir meno di tale titolo autorizzatorio? E se no, come andrà gestita questa situazione? Si dovrà forse indicare nell'autorizzazione nuova che deriva dalla precedente?
Per garantire agli operatori che risulteranno assegnatari di una nuova autorizzazione di tipo a) il riconoscimento delle presenze maturate con la precedente partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione, è opportuno citare nella nuova autorizzazione gli estremi della precedente, in modo da potere trasferire le presenze dall’una all’altra.
L'indicazione è contenuta, insieme ad altre, nella circolare del Servizio Turismo e Commercio prot. PG 2016/688834 del 26/10/2016
Può partecipare alla selezione anche l'affittuario, purché il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione. Nel caso in cui al termine della procedura di selezione l’affittuario risulti nuovo assegnatario del posteggio, al momento della scadenza del contratto di affitto del ramo di azienda, il proprietario ha diritto di ottenere la reintestazione a suo nome della nuova concessione?
No, nel caso in cui l’affittuario risulti assegnatario del posteggio, il titolare dell’autorizzazione/concessione perde il diritto ad ottenere la re-intestazione del titolo alla scadenza del contratto di affitto.
Per gli affittuari di posteggio che cessano il rapporto di affitto d'azienda entro il 31 dicembre 2016, è possibile partecipare alla spunta nei mercati già dal 2 gennaio 2017, se presentano apposita comunicazione al comune entro il 30 novembre 2016?
Le autorizzazioni di tipo a) non hanno valore senza la contestuale assegnazione di un determinato posteggio e, nel caso siano stati rilasciati due atti distinti (autorizzazione e concessione del posteggio), essi hanno necessariamente la medesima scadenza. Se il proprietario intende partecipare personalmente alla selezione, occorre che rescinda il contratto d'affitto e si reintesti l'autorizzazione/concessione, mantenendone la titolarità fino alla data di scadenza della presentazione delle domande.
Se il contratto d'affitto viene rescisso e l'autorizzazione/concessione viene reintestata al proprietario, all'ex affittuario non resta nulla, quindi, fino al momento in cui eventualmente gli verrà riaffittata l'azienda o un ramo di essa (non prima del 1° febbraio 2017), non potrà partecipare ad alcuna spunta.
La circolare regionale indica di riportare sulla nuova autorizzazione/concessione opportuna formulazione che richiami l'autorizzazione attuale al fine di non far perdere le presenze sino ad oggi maturante durante le spunte. Qualora il titolare con concessione in scadenza (proprietario azienda o affittuario) non chieda/riesca ad ottenere il rilascio della nuova concessione e autorizzazione e questa venga assegnata ad un terzo (né proprietario, né affittuario), l'attuale titolare perde tutto (posteggio e presenze alle spunte) o vengono fatte salve le presenze maturate alle spunte?
L'indicazione nel nuovo titolo abilitativo degli estremi del precedente è ai soli fini di garantire agli operatori che risulteranno assegnatari di una nuova autorizzazione di tipo a) il riconoscimento delle presenze maturate con la precedente partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione. Qualora il titolare dell'autorizzazione/concessione in scadenza non partecipi alla selezione o non riesca ad ottenere la riassegnazione del posteggio, perde sia quest'ultimo che le presenze maturate alle spunte con l'autorizzazione in scadenza.
I titoli abilitativi in capo al titolare si intendono decaduti alla loro scadenza, o occorre revocarli espressamente?
L'autorizzazione/concessione decade alla sua scadenza, non occorre alcuna revoca.