Pubblicazione del bando
Nella circolare regionale è scritto che il bando va pubblicato dal 1° al 31 dicembre 2016. Ciò significa che la data di pubblicazione deve essere necessariamente il 1° dicembre per 30 giorni o che la pubblicazione va effettuata in un periodo dal 1° al 31 che quindi potrebbe essere anche, indicativamente, a titolo esemplificativo, il 5 o il 6?
La pubblicazione del bando deve avvenire il 1° dicembre e deve continuare fino al 31 dicembre compreso, potendo comunque protrarsi fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 gennaio 2017).
In questi ultimi giorni (rif. 7/12/2016) ho ricevuto delle comunicazioni che menzionano una possibile proroga della scadenza delle concessioni da inserire nel bando previsto dalla direttiva Bolkestein. A tal proposito, come devo comportarmi? E’ prevista effettivamente una proroga e quindi la sospensione del bando?
Non è prevista alcuna proroga della scadenza delle autorizzazioni/concessioni e di conseguenza alcuna sospensione del bando.
Tra i posteggi che andrebbero a bando ci sono quelli relativi a due fiere annuali di cui una si è già svolta e l’altra si terrà fra oltre dieci mesi. Siccome l’amministrazione comunale vorrebbe procedere alla riorganizzazione di dette fiere possibilmente prima della riassegnazione dei posteggi in concessione pluriennale, è possibile posticipare lo svolgimento del bando, che comunque verrebbe fatto in tempo utile per le edizioni 2017 di entrambe le manifestazioni?
No, non è possibile una proroga dei termini stabiliti nella deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016, né la previsione di un’ulteriore finestra temporale per lo svolgimento delle procedure di cui trattasi. Nel documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016, recepito con la citata deliberazione, si precisa, infatti, che le finestre temporali vengono indicate “… fatto salvo il rispetto inderogabile del termine finale dei procedimenti legato alle scadenze di maggio e luglio 2017…”. I termini stabiliti in Emilia-Romagna con d.g.r. 1552/2016 sono quindi perentori, per garantire agli operatori del settore la certezza dei periodi di svolgimento delle procedure selettive, che non sarebbe possibile se ogni amministrazione procedente potesse discrezionalmente individuare finestre temporali diverse.