Posteggi oggetto delle procedure di selezione e modalità di redazione del bando

Ci sono concessioni che non scadono il 5 maggio 2017 o il 4 luglio 2017, ma nel corso dell’anno 2017. Si possono includere nel bando? E per le concessioni che scadranno dal 2018 fino al 2020, come si procederà? Andrà seguita sempre la procedura di cui alla d.g.r. 1552/2016?

Il bando a cui si riferisce la d.g.r. 1552/2016 ha come oggetto esclusivamente l’assegnazione delle concessioni in scadenza il 5 maggio 2017 e il 4 luglio 2017. Successivamente saranno individuate specifiche modalità operative per le procedure di assegnazione delle restanti concessioni in scadenza, che avverranno comunque nel rispetto dei criteri di cui all’Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012.

Le scadenze delle concessioni di posteggio nei mercati e nelle fiere dei produttori agricoli,  seguono le disposizioni dell’Intesa e dei Documenti unitari delle Regioni e delle Province Autonome oppure si rinnovano tacitamente di 10 anni in 10 anni?

I procedimenti a cui fa riferimento la d.g.r. 1552/2016 sono quelli relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche. Sono pertanto esclusi i posteggi assegnati ai produttori agricoli per la vendita al dettaglio su aree pubbliche dei prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Dall’allegato al Documento Unitario delle Regioni del 3 agosto 2016 si rileva che il bando si deve fare solo per le concessioni in scadenza e non per i posteggi liberi.  Visto il punto 2 lettera c) della d.g.r. 1552/2016 che dice che l’assegnazione di posteggi liberi resta disciplinata dal punto 2 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999, e non dice null’altro, si può fare contestualmente un bando anche per i posteggi liberi?

Sì. Ai posteggi liberi non si applicano le procedure di cui alla d.g.r. 1552/2016 (che sono procedure di assegnazione di posteggi già assegnati in concessione) e continuano ad applicarsi quelle previste dal punto 2 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999, come modificato dalla d.g.r. 485/2013. Quindi se l'intenzione è quella di assegnarli in concessione, occorre procedere con il bando di cui alla dgr 1368/1999.

Con riferimento alle modalità di redazione del bando, per i mercati a merceologia esclusiva nella voce "settore" dovremo specificare “non alimentare + categoria della merceologia esclusiva”?

Si ritiene che in presenza di mercati a merceologia esclusiva sia opportuno evidenziare la circostanza ed eventuali indicazioni specifiche previste dal regolamento del mercato in relazione alle categorie ammesse.

Sempre con riferimento al settore merceologico, occorre indicare quello esercitato dal concessionario uscente o quello stabilito a monte dal Comune?

Va indicato il settore merceologico previsto dal Regolamento comunale.

Se il regolamento comunale non ha previsto uno specifico settore merceologico la dizione più corretta da inserire è: alimentare e/o non alimentare o non individuato? O qualche altra dizione più corretta?

Si ritiene che  la dizione corretta sia "non individuato".

La superficie dei posteggi da indicare nel bando è quella  attualmente utilizzata dai concessionari o quella approvate con l'istituzione del mercato?

Le superfici dei posteggi da indicare nel bando sono quelle risultanti dagli atti che individuano l'area mercatale.

Mi lascia perplessa la circostanza che nel bando si debba indicare il CF del titolare concessione in scadenza: siamo certi che sia legittimo ed opportuno?

La Regione Emilia-Romagna ha recepito l'indicazione contenuta nel Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016. Il codice fiscale dell'impresa titolare dell'autorizzazione/concessione non è un dato sensibile e nemmeno semi-sensibile; in ogni caso, non rappresentando un elemento fondamentale per lo svolgimento delle procedure di selezione, si ritiene che qualora l'ente procedente ne ravvisi l'opportunità, possa ometterne l'indicazione nel bando.

Ci sembra di capire che sia possibile fare un bando unico, nel quale siano però distinte le 2 diverse scadenze di maggio e luglio. Tali due scadenze, invece, non possono essere accorpate in una scadenza unica. Sono corrette queste nostre interpretazioni?

Sì, sono corrette.

Quali sarebbero le conseguenze se per errore un posteggio venisse elencato tra quelli in scadenza il 7/5/2017 anziché tra quelli in scadenza il 4/7/2017, o viceversa?

Cambierebbe la durata del titolo in scadenza e di conseguenza la decorrenza di quello nuovo.

E' possibile fare un bando unico per tutti i mercati e le fiere in scadenza o occorre invece fare un bando per ogni mercato o fiera?

Sono corrette entrambe le modalità.

Nella circolare del Servizio Turismo e Commercio prot. PG 2016/688834 del 26/10/2016 viene indicato di ammettere al bando l'operatore al quale è stato sospeso il titolo per irregolarità contributiva. Dovrà poi regolarizzarsi prima del rilascio della nuova autorizzazione. In caso di subentro, se l'acquirente non è in regola con il durc, la scia di subentro è inefficace. Come ci si deve comportare con il  posteggio, visto che il cedente non ha più titolo in quanto l'ha ceduto? Lo si mette a bando anche se in realtà non c'è più alcuna concessione in scadenza?

Il principio generale è che in questi casi l'atto amministrativo non tiene conto delle scritture private e quindi segue la propria strada indipendentemente da queste ultime. Se la SCIA di subentro non produce effetti, ai fini amministrativi resta titolare del posteggio il cedente, quindi il posteggio non può essere considerato libero e va messo a bando.

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ultima modifica 2022-09-09T09:09:32+01:00
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