Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna

Sintesi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 17 del 1 agosto 2002

La legge regionale disciplina interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune.

Obiettivo della legge è il rilancio delle stazioni invernali attraverso la qualificazione ambientale-sportiva delle stesse, promuovendo la creazione di un nuovo indotto occupazionale e garantendo la fruizione in sicurezza delle stazioni medesime.

Considerata l'importanza che riveste il fattore sicurezza, la legge prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, d'intesa con gli altri Enti Locali e le associazioni private (imprenditori, categorie professionali o di volontari) operanti sul territorio montano, di apposito regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.

Programmazione e finanziamento degli interventi

La Giunta regionale allo scopo di assicurare gli investimenti necessari ed urgenti al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, approva Programmi di finanziamento d'intesa con le Province interessate.

Beneficiari e finanziamenti

Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna concede sulla base delle priorità prestabilite contributi per interventi sugli impianti, le piste, i parcheggi e le vie di accesso, l'acquisto di attrezzature e realizzazione di aree per i mezzi di soccorso come meglio specificato all'art. 8.

Beneficiari

I contributi regionali sono assegnati:

  • ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;
  • alle società sportive purché iscritte agli Albi regionale e/o provinciale dell'associazionismo L.R. n. 10 del 7.3.1995.

Misura dei contributi

Le misure dei contributi sono:

  • fino al 70% della spesa ammessa per gli interventi di:
    • sistemazione ambientale compresa la sentieristica e l'inerbimento delle piste per la pratica di discipline invernali;
    • demolizione degli impianti di risalita e relativo ripristino ambientale;
    • i nuovi impianti da realizzare nelle aree sciistiche che hanno valenza locale (compresi gli interventi di razionalizzazione);
    • revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;
    • altri interventi elencati all’art. 8 della legge;
  • fino al 80% della spesa ammessa per i nuovi progetti relativi agli impianti di arroccamento;
  • fino al 100% della spese per interventi realizzati da soggetti pubblici relativi ad impianti a fune e similari;
  • fino al 60 % della spese per incentivi riguardanti le spese di gestione connesse alla sicurezza degli impianti compresa l’energia elettrica ma quest’ultima non può superare il 20% del totale della spese ammessa a contributo.

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ultima modifica 2014-01-09T16:21:00+02:00
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