Strutture Ricettive
FAQ
Nel momento in cui l’ufficio regionale competente in materia statistica riceve la copia della SCIA da parte del Comune, registra l’anagrafica e attiva l’utenza collegata allo spid/codice fiscale in ROSS 1000. Da quel momento è possibile accedere a Ross 1000, verificare il CIR (che corrisponde al codice regione in Ross 1000) e fare tutte le comunicazioni conseguenti. A Ross1000 si accede solo con lo Spid. Qui trova le informazioni e i contatti per provincia Turismo — Statistica (regione.emilia-romagna.it). Oltre agli adempimenti da lei descritti, bisogna che contatti il Servizio entrate del Comune per l’imposta di soggiorno. Se varia i periodi di apertura comunicati, deve comunicare al Comune i nuovi periodi entro il 1/10 di ogni anno, per le aperture/chiusure dell’anno successivo. Occorre inoltre che esponga nel luogo di ricevimento della struttura la tabella prezzi che può scaricare a questo link alla sezione moduli Affittacamere - Room & Breakfast - Locanda — Imprese (regione.emilia-romagna.it) .
Sempre allo stesso link nella sezione normativa può consultare tutta la disciplina dell’affittacamere.
Per mantenere la denominazione di locanda, bisogna che l’esercizio sia effettivamente una locanda, perché la DGR 2186/2005, nel paragrafo “normativa comune -segni distintivi” specifica chiaramente che “Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e i segni distintivi approvati con atto del dirigente competente, sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle specifiche tipologie ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attività” (ora SCIA). L’unica possibilità è quella di considerare la struttura di locanda come “gestione unitaria” ai sensi dell’art. 4, comma 5, L.R. 16/2004 che dice che “Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.” Quindi, il gestore dell’alloggio (l’affittacamere) deve fare una convenzione con il gestore del ristorante in modo che venga garantita la somministrazione dei pasti agli alloggiati, ove richiesta dai clienti. Dell’effettuazione del servizio di somministrazione agli alloggiati è responsabile il gestore dell’affittacamere a cui è dovuto l’intero pagamento della prestazione. Le pratiche di avvio dei due esercizi (ristorante e affittacamere) rimangono in capo ai due diversi soggetti.
Non imprenditoriale - senza partita iva
Si riporta l’orientamento del Settore Turismo, Commercio, Economia urbana e Sport della Regione Emilia-Romagna sulla questione:
In Emilia-Romagna la locazione turistica è possibile attraverso due fattispecie individuate dagli artt. 11 (case e appartamenti per vacanze - CAV) e 12 (appartamenti ammobiliati ad uso turistico) della L.R. 16/2004 e succ. modd. Entrambe prevedono la locazione a turisti di appartamenti ammobiliati nella loro interezza ad un unico equipaggio: per la prima trattasi di una struttura ricettiva extralberghiera gestita in forma d’impresa mentre per la seconda trattasi di una tipologia ricettiva di tipo non imprenditoriale.
Tali tipologie di attività sono incompatibili con la residenza: (l’art. 43, secondo comma, del Codice civile stabilisce infatti che la residenza deve coincidere con il luogo di dimora abituale ed è quindi evidente che, quando l’appartamento viene locato nella sua interezza, così come prevedono le fattispecie di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/2004 e succ. modd., nessuna persona può avere la propria dimora abituale in tale appartamento e dunque non vi può fissare neppure la residenza).
Si rileva che le fattispecie di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/2004 e succ. mod. prevedono situazioni di deroga alla disciplina generale, in quanto la legge regionale dà la facoltà in entrambi i casi di svolgere attività economiche in case e/o appartamenti con destinazione abitativa, che per loro natura hanno dunque carattere residenziale e non produttivo.
In tali casi è il soggetto che presenta la comunicazione o la SCIA che, volontariamente, dichiara di voler destinare ciò che di per sé è un oggetto edilizio abitativo alla locazione turistica, sottraendolo di fatto alla destinazione abitativa, almeno fino ad una successiva comunicazione di cessazione dell’attività.
È possibile uno spostamento temporaneo della propria dimora, che non fa venir meno la residenza anagrafica, ma l’abitazione di residenza, l’oggetto edilizio, deve rimanere destinato all’abitazione di chi ha lì la sua dimora abituale, cosa che invece viene meno nel caso di presentazione di SCIA o comunicazione di attività (imprenditoriale o meno) di locazione turistica.
A livello teorico, consentendo la locazione turistica in appartamenti in cui è stata posta la residenza, si verrebbe a legittimare una situazione di “sfasamento” di fatto fra residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale, situazione non consentita dalla normativa anagrafica e che peraltro potrebbe in alcuni casi portare a situazioni di aggiramento della normativa, nel caso ad esempio sia prevista per qualche motivo l’obbligatorietà della residenza (e quindi della dimora abituale) in un determinato luogo.
Nella maggior parte dei casi, voler mantenere la residenza è legato a questioni di natura fiscale e tributaria; alla residenza anagrafica sono infatti legati benefici di tipo economico (ad es. esonero dal pagamento IMU, agevolazioni acquisto prima casa, ecc.).
In Emilia-Romagna la locazione di singole stanze in forma occasionale nella propria abitazione di residenza è possibile attraverso l’utilizzo della forma di Bed & Breakfast (camera e colazione) ai sensi dell’art. 13 della L.R. 16/2004 e succ. mod., con fornitura di colazione e contestuale compresenza con gli ospiti, oppure, in forma imprenditoriale, attraverso l’apertura di un’attività di affittacamere, oppure come semplice affitto di camere o nella forma del Room and Breakfast, in cui viene fornita anche la prima colazione ed eventualmente altri pasti su richiesta. Anche in tali casi, però, la residenza nell’appartamento utilizzato per l’attività comporta la destinazione di una delle camere alla dimora del titolare e quindi la sottrazione di tale stanza all’ospitalità ricettiva.
Sì, il titolo di disponibilità può essere solo proprietà (compresa la comproprietà) e usufrutto. Al di fuori di questi casi occorre attivare un’impresa di case e appartamenti per vacanze.
Il subentro l’abbiamo tolto perché non sono casi in cui è possibile il subentro essendo una gestione non imprenditoriale. Occorre sempre la cessazione dell’attività del precedente titolare e la presentazione di una nuova comunicazione da parte del nuovo soggett
Il parere preventivo di cui lei parla è stato eliminato nel 2010 con l’adeguamento alla normativa europea sulla semplificazione.
L’art. 4 della L.R. 4/2010 (di adeguamento alla Direttiva Servizi europea c.d. Bolkenstein) ha modificato l’art. 2, comma 2, della L.R. 16/2004, che all’ultima frase stabilisce che : “La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).” cioè l’autorizzazione sanitaria preventiva sulle strutture ricettive.
Le dichiarazioni nella SCIA sostituiscono quindi il parere igienico-sanitario.
Questo, tuttavia, non esime il Comune da eventuali controlli, sia documentali (ad es. controllando se l’immobile è in possesso di agibilità) che, eventualmente, in loco, anche tramite l’AUSL, secondo le regole che si è dato il Comune stesso.
Non esiste il Glamping nella normativa della Regione Emilia Romagna, si deve presentare la SCIA per campeggio o villaggio turistico a seconda della configurazione della struttura, a seconda se il numero di piazzole attrezzate con mezzi di pernottamento messi a disposizione dal gestore è inferiore (campeggio) o superiore (villaggio turistico) al 35% del numero complessivo delle piazzole.
La normativa di riferimento fa capo alle leggi regionali 16/2004 e 14/2003
Il comma 1 art. 19 L.R. 16/2004 disciplina la somministrazione agli alloggiati; prevede che “La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e agli ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.”
Il comma 3 dell’art. 19 della L.R. 16/2004 disciplina invece la somministrazione al pubblico e prevede che “La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria”.
Le condizioni di legge a cui fa riferimento l’articolo sono quelle di cui alla L.R. 14/2003, in particolare occorre la presentazione di una SCIA autonoma rispetto a quella relativa all’attività ricettiva. Non si applicano invece i criteri di programmazione comunale, neppure se la somministrazione è rivolta al pubblico, così come indicato dalla stessa L.R. 14/2003 e dalla Delibera di Giunta regionale n. 1879/2009.
La seconda parte del comma, fa riferimento alla gestione unitaria e nel caso in cui le due attività (campeggio e somministrazione) siano gestite da soggetti diversi, occorre la stipula di una convenzione che ne regolamenti i rapporti e ne garantisca il livello di classificazione struttura, così come stabilito all’art. 4, comma 5, della L.R. 16/2004.
Le CAV, art 11 l.r. 16/04 possono essere realizzate in locali di civile abitazione. Le rta con specificazione residence sono strutture ricettive alberghiere che devono avere destinazione produttiva e poi saranno soggetto al vincolo di destinazione alberghiera e devono avere almeno 7 alloggi e avere anche dei locali ad uso comune; quindi, nel caso di specie non è possibile aprire una struttura ricettiva alberghiera. E in ogni caso dovrebbe essere possibile effettuare Il cambio di destinazione d’uso valutazione di competenza dell’ufficio tecnico comunale, ma dovrebbero anche essere fatte delle trasformazioni edilizie. Quindi nell’ipotesi attuale l’unica possibilità è l’apertura di una CAV.
La modulistica relativa alle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta presente in Accesso Unitario è conforme a quella approvata a livello nazionale in sede di Conferenza Stato-Regioni e pubblicata sul sito ministeriale Moduli standard e digitalizzati - Italia Semplice e non prevede più, per nessuna delle strutture indicate, l’indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile.
In tale sede è stato ritenuto che questa informazione non rilevi ai fini amministrativi, in quanto afferente esclusivamente alla sfera privatistica. Eventuali problematiche di natura contrattuale o comunque inerenti alla disponibilità dell’immobile non incidono infatti sulla validità della SCIA, ma possono essere fatte valere esclusivamente nelle competenti sedi giudiziarie.
Come confermato dal settore competente in materia che coordina la modulistica su Accesso Unitario, la modulistica relativa alle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta presente in Accesso Unitario è conforme a quella approvata a livello nazionale in sede di Conferenza Stato-Regioni e pubblicata sul sito ministeriale Moduli standard e digitalizzati - Italia Semplice e non prevede più, per nessuna delle strutture indicate, l’indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile.
In tale sede è stato ritenuto che questa informazione non rilevi ai fini amministrativi, in quanto afferente esclusivamente alla sfera privatistica. Eventuali problematiche di natura contrattuale o comunque inerenti alla disponibilità dell’immobile non incidono infatti sulla validità della SCIA, ma possono essere fatte valere esclusivamente nelle competenti sedi giudiziarie civilistiche
