Agricoltura
FAQ
Per quanto riguarda l’apicoltura, riepiloghiamo quanto previsto dalla Determinazione regionale n. 8667/2018 – allegato 2 avente titolo: Approvazione modulo "Notifica ai fini della registrazione" e modificazioni alla precedente propria determinazione n. 14738/2013 in merito all’attività:
Le indicazioni relative all’attività di apicoltura sono tutte contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale 17 febbraio 2017, n. 165, “Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia Romagna”.
Banca Dati Apistica
L’inserimento dell’allevamento in Banca dati nazionale, settore Banca Dati Apistica, costituisce notifica dell’inizio di attività come allevamento. Tale inserimento dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel manuale operativo presente nel sistema.
Adempimenti
È tenuto a tale adempimento anche chi svolge attività di Apicoltura per esclusivo uso domestico privato (Autoconsumo), che corrisponde alla “Tipologia 1” [Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell’alveare per esclusivo uso domestico privato (autoconsumo) (fino ad un massimo di 10 alveari*) * Numero di alveari o colonie fino a 10 per nucleo famigliare] prevista dalla Deliberazione sopracitata.
Per quanto riguarda la “Tipologia2 [Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell’alveare per uso domestico con cessione occasionale di piccoli quantitativi direttamente al consumatore finale o al titolare di esercizi di commercio al dettaglio, in sede locale (provincia o province contermini) (fino ad un massimo di 20 alveari)]e la Tipologia 3 [Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell’alveare (*), finalizzata alla vendita o commercializzazione dei prodotti (esclusiva produzione primaria, senza limiti numerici di alveari e/o territoriali)],” che prevedono la produzione e vendita del miele e prodotti assimilabili nell’ambito della produzione primaria, oltre all’inserimento in Banca Dati dovrà essere presentata comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio tramite il modello “Apicoltura – Allegato 2”.
Qualora il laboratorio ricada nella Tipologia 5 [Apicoltura in aziende che effettuano lavorazioni dei prodotti dell’alveare successive alla produzione primaria, finalizzate alla vendita /commercializzazione, senza limiti numerici di alveari o di quantitativi o territoriali e aziende alimentari non di apicoltura, che lavorano prodotti dell’alveare o loro derivati], quindi esuli dalla produzione primaria, la notifica ai fini della registrazione avverrà compilando l’allegato modulo “Notifica ai fini della registrazione” (Articolo 6, Regolamento CE n.852/2004) alla voce: 󠇈 Alimenti di origine animale-registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento) 󠇈 Prodotti dell’apiario - raccolta e lavorazione
Precisazioni:
Solo qualora il laboratorio ricada nella Tipologia 5, il modulo della notifica sanitaria è reperibile sulla piattaforma Accesso unitario. Per le Tipologie 2 e 3 deve essere inviato il modello allegato all’ASL competente, (Dipartimento di Sanità Pubblica che ha competenza territoriale sul locale/laboratorio di lavorazione del miele, qualora situati in AUSL diverse da quelle in cui ha sede l’impresa apistica).
Nell’abitazione dell’imprenditore agricolo può essere svolta attività di B&B, ma non come attività dell’impresa agricola.
In riferimento al quesito se sia possibile nei locali di un’azienda agricola affittare per il solo periodo estivo (da maggio a settembre), tre stanze per affitti brevi, si fa presente che le imprese agricole possono esercitare nei locali aziendali attività ricettive esclusivamente in forma di agriturismo.
L’avvio di attività agrituristica deve essere conforme alle norme vigenti in materia, in particolare alla Legge regionale n. 4 del 2009.
Informazioni utili (requisiti di impresa e degli immobili, connessione con l’attività agricola, ecc.) si trovano nella pagina internet della Regione dedicata:
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/agriturismo-e-multifunzionalita/agriturismo
Per le strutture diverse dall’agriturismo, le attività ricettive che si possono attivare nel territorio regionale devono corrispondere necessariamente ad una delle strutture e tipologie ricettive previste dall’art. 4 della Legge regionale n. 16/2004 e smi “DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ”.
Nell’abitazione dell’imprenditore agricolo può essere svolta attività di B&B, ma non come attività dell’impresa Agricola. Eventualmente i locali dell’abitazione dell’imprenditore agricolo possono essere utilizzati per una particolare forma di agriturismo che si chiama “Ospitalià rurale familiare”.
Non è richiesta alcuna autorizzazione comunale. Gli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, dopo essersi iscritti all’elenco degli operatori agrituristici e aver messo a norma le strutture e le attrezzature necessarie, devono presentare al Comune una “Segnalazione Certificata d’inizio attività” (SCIA) e possono contestualmente iniziare l’attività.
Tutti gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile che svolgono attività agricola e dispongono di un fabbricato esistente sul fondo da ristrutturare.
Tutte le attività agrituristiche previste dalla legge regionale n. 4 del 2009 (dare ospitalità, somministrare pasti e bevande, organizzare degustazione di prodotti aziendali, organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo) possono essere svolte disgiuntamente. È pertanto l’imprenditore che, nel rispetto delle norme di connessione e complementarità, decide quale servizio offrire
Tutti gli imprenditori agricoli che intendono iscriversi all’elenco degli operatori agrituristici ed avere l’abilitazione all’attività agrituristica devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica di apprendimento, come previsto dall’art. 9 della legge regionale n. 4 del 2009.
Si, la Regione sostiene e riconosce i club di eccellenza. I club, costituiti per ottenere il riconoscimento regionale, devono essere coordinati da un organismo di gestione con compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione. Per i soci dei club riconosciuti sono previste priorità e agevolazioni
Attualmente è in vigore il Complemento di programmazione per il Piano strategico della PAC 2023-2027 (CoPSR), che con l’intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” Azione a) “Agriturismo” finanzia la ristrutturazione dei fabbricati rurali e la sistemazione degli spazi aperti, nonché l’acquisto di attrezzature da destinare all’attività agrituristica.
Normalmente è previsto un contributo a fondo perduto dal 40% al 50% della spesa ammessa, a seconda della zona in cui si trova l’azienda beneficiaria dell’intervento.
