Nell’abitazione dell’imprenditore agricolo può essere svolta attività di B&B, ma non come attività dell’impresa agricola.

In riferimento al quesito se sia possibile nei locali di un’azienda agricola affittare per il solo periodo estivo (da maggio a settembre), tre stanze per affitti brevi, si fa presente che le imprese agricole possono esercitare nei locali aziendali attività ricettive esclusivamente in forma di agriturismo.

L’avvio di attività agrituristica deve essere conforme alle norme vigenti in materia, in particolare alla Legge regionale n. 4 del 2009.

Informazioni utili (requisiti di impresa e degli immobili, connessione con l’attività agricola, ecc.) si trovano nella pagina internet della Regione dedicata:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/agriturismo-e-multifunzionalita/agriturismo

 

Per le strutture diverse dall’agriturismo, le attività ricettive che si possono attivare nel territorio regionale devono corrispondere necessariamente ad una delle strutture e tipologie ricettive previste dall’art. 4 della Legge regionale n. 16/2004 e smi “DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ”.

 

Nell’abitazione dell’imprenditore agricolo può essere svolta attività di B&B, ma non come attività dell’impresa Agricola. Eventualmente i locali dell’abitazione dell’imprenditore agricolo possono essere utilizzati per una particolare forma di agriturismo che si chiama “Ospitalià rurale familiare”.

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ultima modifica 2024-02-13T12:39:03+01:00
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