Il tesserino ha validità di un anno dalla data del rilascio e secondo la normativa regionale L.R. 24 maggio 2013 n.4, così come modificata dalla L.R. 21 dicembre 2018 n.23, che è pubblicata sul sito della Regione , può essere rilasciato per al massimo per 2 volte nell’arco di 5 anni, in base all'art. 7bis?

La norma di riferimento è quella citata, ma non nella formulazione che ha riportato, che è quella precedente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 23 del 2018.

Sul sito della Regione e, più precisamente su Demetra, il portale dedicato alla normativa, è pubblicato il testo aggiornato della legge regionale n. 12 del 1999 che, all’art. 7 bis, comma 5, recita: “Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.”.

Come vede, quindi, il tesserino identificativo da hobbista può essere rilasciato per non più di una volta all’anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2018, “Le disposizioni di cui all'articolo 7 bis, commi 3 e 5, della legge regionale n. 12 del 1999, come modificate dalla presente legge, trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge regionale n. 12 del 1999, come modificato dalla presente legge. A tale data, i tesserini identificativi degli hobbisti precedentemente rilasciati cessano di essere efficaci.”.

Siccome l’elenco dei mercatini storici con hobbisti è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 46 del 28 febbraio 2020, la disposizione in oggetto trova applicazione dal 29 febbraio 2020.

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ultima modifica 2024-01-18T13:53:37+02:00
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