Servizi alla persona
FAQ
“Partendo da un parere della Commissione Regionale per l’Artigianato, che nella seduta del 15/12/2014 ha interpretato la sotto citata dizione normativa dell’art. 2 comma 3 della legge n. 174/2005 secondo cui l’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.
nel senso che: “non possa essere svolta esclusivamente presso la sede designata dal cliente, ma l'impresa necessiti di una propria sede fissa dove sia possibile verificare in loco i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, sia che si tratti di un locale aperto al pubblico che di un locale ubicato presso il proprio domicilio”.
Con questo si intende che il titolare debba comunque avere una sede fissa, cioè l’attività non possa svolgersi esclusivamente in forma ambulante presso i vari committenti, ammettendo correlativamente anche la possibilità di un locale ubicato presso il proprio domicilio.
Con l’evoluzione dei tempi, poi, l’attività in questione a domicilio dei clienti si è sempre più diffusa, e la dottrina ha esplicitamente ammesso che è possibile aprire partita IVA con Codice ATECO di Acconciatore soltanto se egli:
- Possiede le qualifiche professionali richieste;
- È titolare di un locale che risulti conforme alle norme di settore;
- Ha ottenuto l’apposita autorizzazione comunale.
Il Regolamento comunale di Bologna per l’attività di acconciatore, ad esempio, recita che l’attività può essere esercitata:
- presso il domicilio dell’esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, urbanistici e edilizi previsti dal presente regolamento, compreso l'art. 12 e dalla normativa vigente e fermo restando l’obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente nei locali adibiti all’esercizio della professione.
- Detti locali, destinati in modo esclusivo all’attività devono essere separati da quelli adibiti ad abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.
La norma nazionale rimanda alla regolamentazione degli organi sovraordinati, ma in assenza i Comuni nell’ambito della propria potestà regolamentare possono disciplinare la materia.
Si raccomanda quindi agli interessati che è sempre buona norma informarsi presso l’ufficio SUAP competente e verificare se il Regolamento comunale preveda espressamente tale modalità di lavoro presso il domicilio del cliente, senza possedere anche un salone tradizionale, anche perché talora possono essere dettate prescrizioni particolari.
Se la palestra è aperta al pubblico, nel senso che l’accesso è consentito ad un pubblico indiscriminato di persone (il concetto di “struttura aperta al pubblico” è la medesima che si applica alle manifestazioni di pubblico spettacolo) e offre in modo generalizzato ai cittadini la possibilità di svolgere attività motorie e sportive, si applica il comma 4 dell’articolo 11 della LR 8/2017 che recita: “Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.” Pertanto, la palestra deve acquisire la disponibilità di un istruttore qualificato, munito dei titoli professionali di cui al comma 2 e, precisamente: “diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano”.
La disciplina di cui al comma 4 fa riferimento a palestre e centri fitness, ormai diffusi in tutto il territorio, nelle quali viene offerte la disponibilità di attrezzature per esercitare generiche attività di fitness (declinate in svariate discipline che si sono moltiplicate negli anni, con denominazioni anche spesso ambigue, e che rientrano nella generica definizione di “wellness”) e che il cliente svolge in autonomia senza seguire corsi specifici ma con la sola eventuale assistenza di personal trainer. Questi ultimi possono essere considerati “istruttori di specifica disciplina”, ai sensi del comma 3, solo se in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP (non hanno alcun valore gli attestati rilasciati da altri Istituti di formazione, pubblici o privati). Le figure professionali previste dalla legge regionale 8/2017, hanno la funzione di tutelare la salute degli utenti nell’esercizio delle attività motorie e sportive al fine di evitare che istruttori privi di competenze possano provocare danni fisici ai praticanti. La loro responsabilità è quindi direttamente connessa al loro ruolo e alle rispettive competenze e si fonda sull’articolo 2048 c.c. o, sotto il profilo penale, sugli articoli 589 e 590 c.p.
L’istruttore qualificato, la cui presenza in palestra non deve essere necessariamente continuativa purché sia garantita la facile reperibilità, ha la funzione di Direttore tecnico e deve verificare l’idoneità fisica di ogni singolo utente della palestra e informare i singoli istruttori qualora accerti, applicando le proprie competenze di anatomia e fisiologia, o desuma dalla certificazione sanitaria o da test pratici da lui stesso eseguito, eventuali anomalie anatomiche o altre patologie occulte che possano pregiudicare la salute del praticante. Deve quindi accertare ogni tipologia di esercizio fisico che il singolo utente può svolgere firmando sotto la propria responsabilità la scheda di verifica da consegnare ai singoli istruttori. Compete inoltre all’istruttore qualificato la verifica di idoneità delle attrezzature e la presenza dei dispositivi di sicurezza diretti a garantire lo svolgimento delle attività in regime di sicurezza. Qualora accerti la mancanza dei necessari dispositivi deve diffidare il proprietario dell’impianto dal proseguire ogni attività informando il Comune competente e il locale Comando dei NAS. In sostanza gli istruttori rispondono di eventuali infortuni o danni fisici limitatamente a proprie negligenze ed omissioni per tutti gli aspetti relativi alla pratica motoria e sportiva che rientra nel quadro delle loro competenze. Le medesime prescrizioni previste dalla LR 11/08, sono oggi riprese nel d.lgs. 36/2021, uno dei 5 decreti che compongono la Riforma dello sport che, all’articolo 42, comma 1, riporta testualmente: “I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità”. L’articolo 42 non rende equipollente l’istruttore di specifica disciplina con il chinesiologo ma richiede che l’istruttore, per il coordinamento dei corsi, sia in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella del chinesiologo e rimanda ogni valutazione sull’equipollenza all’accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previsto al comma 6 dell’art. 41 del d.lgs. n. 36 del 2021. I “titoli” citati nell’articolo sono precisati al precedente articolo 41 che prevede l’istituzione della nuova professione di “chinesiologo” che, però, sarà operativa solo dopo l’emanazione dei decreti di attuazione che dovranno stabilire, in accordo con le Regioni, il percorso formativo. In via transitoria, in attesa della piena attuazione dell’articolo 41, continuano ad applicarsi le norme regionali che, in sostanza, prevedono quali titoli abilitativi per essere considerati “istruttori qualificati”, i medesimi che dovrà avere il chinesiologo di base e, cioè, la laurea triennale in scienze motorie della classe di concorso L-22 conseguita nelle Università di scienze motorie, istituite con d.lgs. 178/98 e che hanno sostituito i precedenti Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) che, comunque, sono considerati titoli equipollenti.
La distinzione onicotecnico/mera decorazione unghie artificiali, in data 27/6/2007 la Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA) della Regione Emilia-Romagna, a fronte di una richiesta analoga si è espressa come segue: l’attività di decorazione unghie, laddove si configuri come “mera prestazione di servizi semplici artigianali, si ritiene che non debba essere soggetta alla legge sull’estetica”.
In tale occasione, dunque, la CRA estrapolando la mera decorazione delle unghie, dall’attività di onicotecnica, ha ritenuto che, mentre l’attività completa di ricostruzione unghie e applicazione di unghie artificiali richiede il possesso dei requisiti di estetista di cui alla legge 1/1990, la semplice attività di decorazione delle unghie artificiali (senza limatura e taglio di quelle naturali) può essere effettuata
anche da chi non è in possesso di detta abilitazione.
Quest’ultima attività, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge 443/1985 e purché l’attività artigiana sia prevalente rispetto a quella commerciale è iscrivibile all’Albo Imprese Artigiane.
Poiché si fa menzione della vendita dei prodotti cosmetici si ricorda che la legge 1/1990 consente all’estetista di vendere i prodotti cosmetici utili alla continuazione dei trattamenti, nel caso in oggetto, cioè in mancanza dell’abilitazione di estetista, l’attività di vendita soggiace alla normativa sul commercio (cfr. D.lgs. 114/1998).
