Sale slot, sale bingo e sale scommesse: pubblicate le linee guida regionali

Nella nuova ordinanza, modificati anche alcuni punti dei protocolli di negozi al dettaglio, mercati, strutture alberghiere e ricettive

Nella nuova ordinanza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini del 17 giugno 2020, oltre al via libera alle attività dei centri diurni per gli anziani sono contenute le linee guida per la riapertura in sicurezza di sale giochi, sale bingo e sale scommesse, la cui ripresa - come già annunciato - è prevista dal 19 giugno 2020. Nell'atto è indicata anche la modifica di alcuni punti dei protocolli già pubblicati su negozi al dettaglio e mercati e strutture alberghiere e ricettive.

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Linee guida regionali per sale slot, sale bingo e sale commesse

Le indicazioni per sale giochi, bingo e scommesse devono essere integrate, in funzione della presenza di attività complementari, con le misure previste negli specifici protocolli regionali, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande e la pulizia e disinfezione di locali e attrezzature. Dovrà essere predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia con segnaletica o sistemi audio-video, sia ricorrendo a personale incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
Vanno riorganizzati gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature come tavoli del bingo, giochi, terminali e apparecchi Awp (Amusement with prizes) e Vlt (Video lottery terminal) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale.
Dovranno essere garantiti dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all’entrata e barriere fisiche alle casse.
I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro. Dopo l’utilizzo di un gioco, è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici a contatto con le mani. Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Le linee guida riportano poi dettagliate indicazioni su percorsi di entrata e uscita, per il ricambio d’aria negli ambienti interni e l’uso di quelli esterni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi.

Negozi al dettaglio e mercati, modifiche ai protocolli

Per quanto riguarda esercizi commerciali al dettaglio e commercio su aree pubbliche, le modifiche riguardano l’uso dei guanti e la disinfezione delle mani prima di toccare la merce. Le misure attualmente previste sono sostituite nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dall’obbligo di mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dalla disinfezione delle mani, sempre obbligatoria, prima della manipolazione della merce.

Distanziamento fra persone in alberghi e campeggi, modifiche ai protocolli

Un’altra modifica contenuta nell’ordinanza riguarda il distanziamento interpersonale nelle strutture ricettive alberghiere e nelle strutture ricettive all’aria aperta. In Emilia-Romagna, si legge nel provvedimento, il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).

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ultima modifica 2022-09-09T10:11:19+02:00
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