Piscine, acconciatori, estetisti: chiarimenti e integrazioni nei Protocolli di sicurezza
Nessun obbligo dell’uso della cuffia in piscina, a meno che non lo preveda già il regolamento interno della struttura. Per i clienti - sempre muniti di mascherina - che accedono ai negozi di parrucchieri ed estetisti, in alternativa ai guanti sarà sufficiente l’igienizzazione delle mani. Sono alcune modifiche ai protocolli per la gestione in sicurezza delle attività indicate nella nuova ordinanza sottoscritta dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.
L’ordinanza fornisce chiarimenti sull’utilizzo della cuffia, che non è una misura anti-Covid, nelle piscine dell’Emilia-Romagna: non è obbligatorio, a meno che non sia già previsto dal regolamento delle singole strutture. Per quanto riguarda i negozi dei parrucchieri e degli estetisti, a parziale modifica ed integrazione del precedente protocollo, viene specificato che per i clienti - sempre muniti di mascherina - che vi accedono, in alternativa ai guanti basterà igienizzare accuratamente le mani. È inoltre soppressa la disposizione, precedentemente prevista, che imponeva “la rimozione dalla sala/spazio di attesa di tavolini, cuscini, riviste e sedie inutili”.
Le misure di sicurezza in vigore per le attività produttive
Sull’intero territorio nazionale sono consentite tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 del DPCM del 17 maggio 2020, rispettando i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (4.77 MB) fra il Governo e le parti sociali, oltre al protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
Tutte le attività economiche, produttive e sociali che non risultino esplicitamente sospese o la cui apertura non sia condizionata all'adozione di uno specifico protocollo, sono da considerare consentite e possono operare nel rispetto delle linee guida nazionali.Protocolli aggiornati
- Acconciature ed estetica
- Piscine
- Strutture ricettive alberghiere
- Strutture ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive
- Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche
Protocolli attivi
- Strutture termali e centri benessere
- Linee guida regionali per l'organizzazione di fiere con qualifica regionale, nazionale e internazionale all'interno di quartieri fieristici, di eventi congressuali e grandi eventi in spazi interni
- Linee guida regionali per sale slot, sale bingo e sale commesse
- Discoteche
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