Nuova ordinanza regionale, nei prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita

Restrizioni dal 14 novembre al 3 dicembre. Restano aperte invece farmacie, generi alimentari, tabaccherie, edicole

Nuova stretta contro gli assembramenti in Emilia-Romagna. L'ordinanza firmata il 12 novembre 2020 dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, valida da sabato 14 novembre e fino al 3 dicembre 2020, contiene provvedimenti ancora più restrittivi, che si aggiungono a quelli nazionali già in vigore sulla base del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri - Dpcm del 3 novembre 2020 e previsti per le aree in fascia gialla, che hanno l’obiettivo di frenare la diffusione del contagio.

Nell'ordinanza regionale, oltre a provvedimenti riguardanti l'uso delle mascherine, gli spostamenti e le concentrazioni di persone, l'attività sportiva all'aperto e a scuola, sono presenti restrizioni che riguardano in particolare le attività commerciali.

Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico. Dalle 15 alle 18 somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali

Dal 14 novembre al 3 dicembre 2020, dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati.
La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.

Nei negozi ed esercizi di vendita: una sola persona per nucleo familiare

Negli esercizi di vendita l’accesso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

Stop ai mercati comunali settimanali in assenza di regole precise fissate dai Comuni

Vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:

  • Una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
  • presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
  • sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
  • applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del Dpcm del 3 novembre 2020.

Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività affine già sospesa.

Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi. Nei festivi stop anche a qualsiasi attività di vendita

Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal Dpcm in vigore.

Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Ordinanza regionale del 12 novembre 2020

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ultima modifica 2022-09-09T10:08:47+02:00
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