Emilia-Romagna zona gialla: le misure per le imprese in vigore fino al 3 dicembre

Tra le novità, chiusura degli esercizi commerciali all'interno di centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi

Misure restrittive in parte confermate e in parte nuove all'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte il 4 novembre 2020. L'Emilia-Romagna è stata classificata come zona gialla, dalla criticità moderata, nella quale è necessario contrastare la diffusione del Covid-19 attraverso una serie di misure base valide per l'intero territorio nazionale. Il Dpcm prevede per alcune altre regioni classificate come più a rischio (zone arancioni e rosse) misure ancora più restrittive.

Tra le misure in vigore in Emilia-Romagna dal 6 novembre al 3 dicembre, alcune interessano direttamente le attività produttive:

  • Sospensione dei servizi di ristorazione – bar, pub , ristoranti, gelaterie e pasticcerie – dalle 18 alle 5;
  • nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • capienza al 50% per il trasporto pubblico locale e il servizio ferroviario regionale;
  • sospensione degli spettacoli e delle mostre aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, musei;
  • stop alle attività di palestre e centri benessere;
  • raccomandazione al più ampio uso dello smart working per le attività lavorative e professionali, sia nel privato sia nel pubblico impiego.

Il nuovo Dpcm conferma tutte le indicazioni relative all’uso dei dispositivi di protezione individuali nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e all’aperto, fatto salvo che per i bambini al di sotto dei sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio dell’attività sportiva. L’utilizzo dei dispositivi si deve accompagnare alle altre misure di riduzione del contagio quali il distanziamento fisico di almeno un metro e l’igiene costante e accurata delle mani. Resta in vigore l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione e contattare il medico curante per tutte le persone con infezione delle vie respiratorie con febbre maggiore di 37,5 gradi.

Commercio e somministrazione di alimenti

Le attività commerciali al dettaglio si possono svolgere liberamente, rispettando però la distanza interpersonale, gli accessi dilazionati e i protocolli di sicurezza. Il limite delle ore 18 non vale - ma limitatamente ai propri clienti - per l’attività di ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive. Resta consentita la ristorazione da asporto fino alle 22 e il delivery senza limiti di orario.
Nessun limite orario anche nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti. Restano garantiti anche i servizi bancari, finanziari e assicurativi, l’attività del settore agricolo e agroalimentare.

Sale giochi e scommesse

Sospesa l’attività di sale giochi e scommesse, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, sale bingo e casinò.

Piscine, centri benessere e termali

In queste strutture sono ammesse solo le attività di tipo riabilitativo e terapeutico, così come quelle rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

Fiere e manifestazioni pubbliche

Sono sospesi i convegni e i congressi a eccezione di quelli che si svolgono a distanza. Sospese anche sagre e fiere.

Dpcm del 3 novembre 2020

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ultima modifica 2020-11-05T11:25:06+02:00
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