Leggi regionali
Per rafforzare il sistema produttivo del cinema e dell’audiovisivo e attrarre nuovi investimenti in Emilia-Romagna, nel 2014 la Regione ha approvato la legge n. 20, che individua una serie di obiettivi da perseguire. Tra questi, la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno a festival, rassegne, progetti di conservazione del patrimonio; interventi per lo sviluppo delle imprese e la nascita di start up; sostegno alle sale cinematografiche d’essai e a quelle che si trovano in aree svantaggiate; sostegno alle produzioni e, infine, interventi per accrescere le competenze delle persone che operano in questo settore.
Per attuare la legge, la Regione approva ogni tre anni un documento di programmazione che individua priorità e strategie di intervento a sostegno del settore del cinema e dell’audiovisivo.
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L’Emilia-Romagna cambia musica. Nuovi incentivi a progetti di rete, in particolare per far crescere i locali della musica dal vivo e dare opportunità ai giovani e alla loro creatività, nuove imprese, formazione ad hoc per il settore musicale, con profili professionali finora non previsti e incentivi in particolare alle associazioni di scuole di musica, di bande e cori con basi associative ampie e diffuse. E l’istituzione della Music Commission, per attrarre e sostenere produzioni musicali nel territorio emiliano-romagnolo. Sono le principali novità della legge “Norme in materia di sviluppo del settore musicale”, prima in Italia nel suo genere
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La Regione, al fine di semplificare e razionalizzare la propria organizzazione amministrativa e di renderla maggiormente rispondente alle competenze e alle funzioni regionali, anche a seguito della riforma del sistema di governo dettata dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), disciplina una prima fase del riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni in materia di patrimonio culturale.
I compiti e le attribuzioni esercitati dall’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), riordinato con legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione-Emilia-Romagna), dal 1° gennaio 2021 sono riassunti dalla Regione.
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I principali punti della nuova legge regionale a favore dell'editoria libraria riguardano misure concrete per rilanciale a livello nazionale e internazionale un comparto fondamentale per l'Emilia Romagna.
Le principali linee di sostegno fanno riferimento alla valorizzazione di progetti di filiera, alla promozione e alla partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, alla traduzione di autori emiliano-romagnoli e ad azioni di qualificazione ed innovazione delle imprese.
Questa legge si affianca alla legge regionale n.11 del 2017 per il sostegno all’editoria locale, che già supporta l’editoria dell’informazione
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La nuova legge della Regione Emilia-Romagna pone al centro la cultura come leva fondamentale per la crescita personale, l’inclusione sociale e lo sviluppo economico del territorio. Viene riconosciuta l’importanza di garantire un accesso equo alle attività culturali, intervenendo per ridurre le barriere sociali, economiche e culturali che limitano la partecipazione.
Grande attenzione è dedicata alla valorizzazione della creatività, dell’innovazione e della cultura digitale, insieme alla promozione del pluralismo delle espressioni artistiche. La legge sottolinea inoltre la necessità di integrare le politiche culturali con altri ambiti strategici, come il turismo, il patrimonio culturale e le politiche sociali.
Le attività di promozione culturale sono considerate di interesse generale e comprendono eventi, festival, mostre e iniziative rivolte al pubblico. La Regione assume un ruolo di programmazione e indirizzo attraverso piani pluriennali, sostenendo progetti mediante contributi, accordi e forme di collaborazione con enti pubblici, università e terzo settore.
Particolare rilievo è dato al coinvolgimento dei Comuni e dei soggetti locali, al sostegno delle infrastrutture culturali e alla diffusione delle attività su tutto il territorio, con attenzione anche alle aree interne. Infine, la legge introduce strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati e sostituisce la normativa precedente con un quadro più aggiornato e coerente.
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La parte terza della Legge è dedicata al RIPARTO DELLE FUNZIONIE DISCIPLINE DI SETTORE e il Titolo V allo SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE ed in particolare alla suddivisione delle funzioni di Regione, Enti locali, Province, Comuni, CCIAA relativamente a:
Capo I Agricoltura
Capo II Artigianato L.R. 1/2010 (Legge quadro per l’artigianato 443/’85)
Capo III Conferimento delle funzioni in materia di industria
Capo IV Cooperazione L.R. 6/2006 (art. 45 della Costituzione)
Capo V Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Capo VI Sportello unico L.R. 4/2010 (e successiva L.R. 15/2013 Semplificazione edilizia)
Capo VII Fiere L.R. 12/2000
Capo VIII Commercio L.R. 14/1999 (Commercio in sede fissa)
Capo IX Relazioni con il sistema camerale
Capo X Pesca marittima e maricoltura
Capo XI Energia L.R. 26/2004
Capo XII Turismo L.R.4/2016 (Destinazioni Turistiche; APT)
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La legge regionale sostiene la creazione di nuove imprese artigiane, la crescita delle attività esistenti e il ricambio generazionale, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto produttivo locale e preservare saperi e mestieri tipici dell’Emilia-Romagna.
Prevede strumenti di sostegno per l’innovazione, la qualificazione delle imprese e la valorizzazione delle produzioni artigiane, anche attraverso interventi rivolti all’artigianato artistico e tradizionale.
La legge disciplina inoltre l’organizzazione di settore, l’Albo delle imprese artigiane, la vigilanza e il ruolo dell’Osservatorio regionale dell’artigianato.
Nel complesso, il provvedimento mira a promuovere un artigianato competitivo, radicato nel territorio e capace di unire tradizione, qualità e innovazione
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La legge sostiene il movimento cooperativo come componente strategica dell’economia regionale, favorendo la crescita delle cooperative, la loro qualificazione e il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni.
Prevede strumenti di consultazione e confronto, come la Consulta della cooperazione, per contribuire alla programmazione regionale e al monitoraggio del settore.
La normativa promuove anche programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa, oltre a interventi per facilitare l’accesso al credito e sostenere iniziative comuni del mondo cooperativo.
Nel complesso, la legge valorizza la cooperazione come modello d’impresa a finalità mutualistica, non lucrativa e socialmente utile.
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La legge promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività fieristica, considerata un elemento strategico per la crescita economica e l’internazionalizzazione delle attività produttive regionali.
Definisce il sistema fieristico regionale come l’insieme dei quartieri e dei centri fieristici permanenti attivi sul territorio e delle manifestazioni che vi si svolgono.
Stabilisce criteri per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche, distinguendo tra eventi internazionali, nazionali, regionali e locali, e disciplina le autorizzazioni, il calendario fieristico e i controlli.
Prevede inoltre strumenti di coordinamento e monitoraggio, come la Commissione regionale consultiva e l’Osservatorio regionale sul sistema fieristico.
La normativa è stata successivamente aggiornata con modifiche nel tempo, mantenendo però l’impianto di base sull’organizzazione e la regolazione del settore fieristico.
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La legge organizza il sistema turistico regionale secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo alla Regione il compito di programmare, coordinare e indirizzare le politiche del settore.
Promuove l’immagine turistica dell’Emilia-Romagna in Italia e all’estero, sostiene la comunicazione e la commercializzazione dell’offerta turistica e favorisce lo sviluppo del turismo sociale e accessibile.
La norma introduce il ruolo delle Destinazioni turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena, che curano l’organizzazione della promo-commercializzazione e il coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica.
Prevede inoltre strumenti di programmazione e sostegno, come i programmi di attività, i progetti di marketing e promozione turistica e i programmi turistici di promozione locale.
La legge ha abrogato la precedente L.R. 7/1998, aggiornando l’assetto del turismo regionale.
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La legge sostiene la competitività del territorio regionale attraverso il finanziamento e il coordinamento di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica.
Promuove inoltre la collaborazione tra sistema produttivo, mondo della ricerca e istituzioni, con l’obiettivo di creare una rete stabile di laboratori e centri di innovazione sul territorio.
Tra le azioni previste rientrano anche il trasferimento tecnologico alle imprese, l’uso condiviso di attrezzature scientifiche e il coinvolgimento di personale altamente qualificato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Il testo è stato aggiornato più volte nel tempo, con successive modifiche fino al 2024.
La legge sostiene interventi e programmi di investimento di rilevanza strategica per l’Emilia-Romagna, favorendo l’insediamento, l’espansione e la riconversione produttiva delle imprese.
Uno strumento centrale è l’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo, attraverso cui Regione e soggetti coinvolti definiscono contenuti del progetto, tempi di realizzazione, ricadute occupazionali e interventi di supporto pubblico.
La normativa promuove anche innovazione, specializzazione intelligente, internazionalizzazione e valorizzazione dei progetti di ricerca, con attenzione alla sostenibilità e alla qualità dell’occupazione.
Nel tempo la legge è stata aggiornata per rafforzare gli strumenti di attrazione degli investimenti e l’efficacia delle misure regionali.
In sintesi, si tratta della cornice normativa regionale per attrarre investimenti ad alto impatto economico e sociale sul territorio.
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La L.R. 7/2019 promuove investimenti strategici in big data, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico, con l’obiettivo di posizionare l’Emilia‑Romagna come polo di eccellenza scientifica e tecnologica, anche attraverso una fondazione dedicata e nuove infrastrutture di ricerca distribuite sui tecnopoli regionali.
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La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.
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La Legge regionale n. 5 del 2022 dell’Emilia-Romagna promuove e sostiene la nascita delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e delle forme di autoconsumo collettivo, con l’obiettivo di favorire la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. La norma mira a incentivare anche l’accumulo energetico, l’efficienza e la riduzione dei consumi dalla rete tradizionale.
Le finalità principali sono ambientali, economiche e sociali: contrastare i cambiamenti climatici, ridurre la dipendenza energetica regionale e combattere la povertà energetica, favorendo modelli energetici più sostenibili e condivisi.
La Regione svolge un ruolo attivo di supporto attraverso contributi economici e strumenti finanziari, oltre a promuovere iniziative di formazione per sviluppare competenze tecniche e gestionali legate alle CER. Inoltre, favorisce l’utilizzo di superfici pubbliche, come i tetti degli edifici, per l’installazione di impianti rinnovabili, anche mettendole a disposizione di soggetti terzi.
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Con questa legge, la Regione Emilia-Romagna dà vita alla Decisione UE 1386/2013 e alla gerarchia dei rifiuti della Direttiva 2008/98/CE: prima prevenire, poi riutilizzare, riciclare e recuperare, riducendo i rifiuti urbani non riciclati sotto i 150 kg procapite annui, come previsto dal D.Lgs. 152/2006.
Abbracciando l'economia circolare, reinseriamo i rifiuti nel ciclo produttivo per risparmiare risorse. Nasce il "Forum permanente per l'economia circolare", che riunisce istituzioni, imprese, società civile e ambientalisti senza costi per la Regione, con attività visibili sul portale ambientale. E si rafforza l'educazione alla sostenibilità, come nella L.R. 27/2009, con programmi comunali finanziati dalle tariffe.
