Si chiede se il ristorante di un campeggio può essere aperto a tutti o deve essere riservato solo ai campeggiatori.
La normativa di riferimento fa capo alle leggi regionali 16/2004 e 14/2003
Il comma 1 art. 19 L.R. 16/2004 disciplina la somministrazione agli alloggiati; prevede che “La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e agli ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.”
Il comma 3 dell’art. 19 della L.R. 16/2004 disciplina invece la somministrazione al pubblico e prevede che “La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria”.
Le condizioni di legge a cui fa riferimento l’articolo sono quelle di cui alla L.R. 14/2003, in particolare occorre la presentazione di una SCIA autonoma rispetto a quella relativa all’attività ricettiva. Non si applicano invece i criteri di programmazione comunale, neppure se la somministrazione è rivolta al pubblico, così come indicato dalla stessa L.R. 14/2003 e dalla Delibera di Giunta regionale n. 1879/2009.
La seconda parte del comma, fa riferimento alla gestione unitaria e nel caso in cui le due attività (campeggio e somministrazione) siano gestite da soggetti diversi, occorre la stipula di una convenzione che ne regolamenti i rapporti e ne garantisca il livello di classificazione struttura, così come stabilito all’art. 4, comma 5, della L.R. 16/2004.