Nel quadro denominato “REQUISITI APPARTAMENTO” è presente la dichiarazione: "che nell'appartamento non ha residenza o domicilio nessun soggetto" per quale motivo è obbligatorio dichiararlo?
R: Si riporta l’orientamento del Settore Turismo, Commercio, Economia urbana e Sport della Regione Emilia-Romagna sulla questione:
In Emilia-Romagna la locazione turistica è possibile attraverso due fattispecie individuate dagli artt. 11 (case e appartamenti per vacanze - CAV) e 12 (appartamenti ammobiliati ad uso turistico) della L.R. 16/2004 e succ. modd. Entrambe prevedono la locazione a turisti di appartamenti ammobiliati nella loro interezza ad un unico equipaggio: per la prima trattasi di una struttura ricettiva extralberghiera gestita in forma d’impresa mentre per la seconda trattasi di una tipologia ricettiva di tipo non imprenditoriale.
Tali tipologie di attività sono incompatibili con la residenza: (l’art. 43, secondo comma, del Codice civile stabilisce infatti che la residenza deve coincidere con il luogo di dimora abituale ed è quindi evidente che, quando l’appartamento viene locato nella sua interezza, così come prevedono le fattispecie di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/2004 e succ. modd., nessuna persona può avere la propria dimora abituale in tale appartamento e dunque non vi può fissare neppure la residenza).
Si rileva che le fattispecie di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/2004 e succ. mod. prevedono situazioni di deroga alla disciplina generale, in quanto la legge regionale dà la facoltà in entrambi i casi di svolgere attività economiche in case e/o appartamenti con destinazione abitativa, che per loro natura hanno dunque carattere residenziale e non produttivo.
In tali casi è il soggetto che presenta la comunicazione o la SCIA che, volontariamente, dichiara di voler destinare ciò che di per sé è un oggetto edilizio abitativo alla locazione turistica, sottraendolo di fatto alla destinazione abitativa, almeno fino ad una successiva comunicazione di cessazione dell’attività.
È possibile uno spostamento temporaneo della propria dimora, che non fa venir meno la residenza anagrafica, ma l’abitazione di residenza, l’oggetto edilizio, deve rimanere destinato all’abitazione di chi ha lì la sua dimora abituale, cosa che invece viene meno nel caso di presentazione di SCIA o comunicazione di attività (imprenditoriale o meno) di locazione turistica.
A livello teorico, consentendo la locazione turistica in appartamenti in cui è stata posta la residenza, si verrebbe a legittimare una situazione di “sfasamento” di fatto fra residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale, situazione non consentita dalla normativa anagrafica e che peraltro potrebbe in alcuni casi portare a situazioni di aggiramento della normativa, nel caso ad esempio sia prevista per qualche motivo l’obbligatorietà della residenza (e quindi della dimora abituale) in un determinato luogo.
Nella maggior parte dei casi, voler mantenere la residenza è legato a questioni di natura fiscale e tributaria; alla residenza anagrafica sono infatti legati benefici di tipo economico (ad es. esonero dal pagamento IMU, agevolazioni acquisto prima casa, ecc.).
In Emilia-Romagna la locazione di singole stanze in forma occasionale nella propria abitazione di residenza è possibile attraverso l’utilizzo della forma di Bed & Breakfast (camera e colazione) ai sensi dell’art. 13 della L.R. 16/2004 e succ. mod., con fornitura di colazione e contestuale compresenza con gli ospiti, oppure, in forma imprenditoriale, attraverso l’apertura di un’attività di affittacamere, oppure come semplice affitto di camere o nella forma del Room and Breakfast, in cui viene fornita anche la prima colazione ed eventualmente altri pasti su richiesta. Anche in tali casi, però, la residenza nell’appartamento utilizzato per l’attività comporta la destinazione di una delle camere alla dimora del titolare e quindi la sottrazione di tale stanza all’ospitalità ricettiva.