Un cittadino intende aprire uno studio privato da personal trainer per yoga e pilates con lezioni private o al massimo piccoli gruppi di 2-3 persone. Tramite il suo commercialista dice di essersi informato e che NON deve presentare la SCIA per inizio attività al SUAP

Premetto che la nostra Regione non ha disciplinato la materia con propri atti legislativi e, pertanto, l’apertura di palestre, centri fitness e impianti sportivi in genere è soggetta ai regimi amministrativi contenuti nella legislazione nazionale e, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale, nei Regolamenti comunali.

Le funzioni amministrative in materia di commercio e attività produttive sono state trasferite ai Comuni già con i decreti legislativi di decentramento in attuazione della Legge15 marzo 1997, n. 59(in particolare id.lgs.112 e114/1998) e le conseguenti Leggi regionali di riordino delle funzioni(per la Regione Emilia-Romagna LR 3/1999)poi a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione con il quale gran parte delle funzioni amministrative sono state trasferite agli Enti di prossimità(articolo 118).

Non è competenza di questa Regione interpretare la normativa di altre Istituzioni in quanto ciò si tradurrebbe in un servizio di consulenza giuridica estraneo alle funzioni assegnate alla scrivente Area.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la precedente legge regionale sullo sport (LR 13/2000) conteneva un riferimento esplicito alla SCIA e ciò ha ingenerato numerosi dubbi da parte degli Enti locali, si formulano alcune considerazioni basate sulla prassi degli Enti locali e la giurisprudenza che si è formata in materia.

Sotto questo profilo occorre precisare che l’interpretazione dei Segretari Generali dei Comuni e di alcuni Sindaci non è unanimemente condivisa e le pronunce della giurisprudenza amministrativa sono quasi tutte riferite a casi precedenti la riforma dell’Istituto della SCIA (in vigore dal 2017) e, quindi, fondate sulla applicazione del solo articolo 19 della legge 241/90.

Tuttavia si è ormai consolidato un orientamento ampiamente maggioritario che ritiene la SCIA non più dovuta per l’avvio e l’esercizio di palestre o centri fitness per la pratica di attività motorie e sportive, come appunto yoga o pilates, salvo che nei locali vengano contestualmente esercitate attività che necessitano, ad altro titolo, di provvedimenti autorizzativi (ad esempio, qualora siano praticati trattamenti estetici, per i quali la SCIA è prevista dall’articolo 2 della Legge n. 1 del4gennaio 1990, somministrazione di alimenti e bevande o spettacoli ed intrattenimenti pubblici il cui regime è disciplinato nella Tabella A allegata al d.lgs.222/2016, rispettivamente ai punti 71 e 77).

Tale orientamento è suffragato anche dal Parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 4 agosto 2016, n. 1784/2016, reso sullo schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, poi approvato con il n. 222del 25/11/2016(c.d. SCIA 2).

Il Consiglio di Stato, pur raccomandando al Governo di considerare l’individuazione e l’inquadramento giuridico delle attività private come un work in progress, sensibile, oltre che alle novità normative, ai mutamenti reali e pertanto destinato ad essere rivisto ed implementato continuativamente, ha nel contempo sostenuto che “nei tre settori interessati dalla tabella A (“Commercio”, “Edilizia” e “Ambiente”), salvo interventi correttivi, è innegabile che le attività non comprese nella tabella medesima devono considerarsi effettivamente libere”.

La SCIA, come noto, è un istituto di semplificazione introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la Legge 241/90e la sua applicazione si è ampiamente diffusa con l’avvento dei SUAP e si è estesa a diversi settori di attività.

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ultima modifica 2023-12-29T12:58:24+02:00
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