Per comunicare l’inizio attività di DECORAZIONE UNGHIE (codice ATECO 960909 altri servizi per la persona), essendo un’attività artigiana (non soggetta a nessuna regolamentazione) non trovo la sezione da compilare. Oltre a decorazione unghie, come attività secondaria, comunicheremo il commercio di prodotti inerenti e no. Come posso procedere?

La distinzione onicotecnico/mera decorazione unghie artificiali, in data 27/6/2007 la Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA) della Regione Emilia-Romagna, a fronte di una richiesta analoga si è espressa come segue: l’attività di decorazione unghie, laddove si configuri come “mera prestazione di servizi semplici artigianali, si ritiene che non debba essere soggetta alla legge sull’estetica”.

In tale occasione, dunque, la CRA estrapolando la mera decorazione delle unghie, dall’attività di onicotecnica, ha ritenuto che, mentre l’attività completa di ricostruzione unghie e applicazione di unghie artificiali richiede il possesso dei requisiti di estetista di cui alla legge 1/1990, la semplice attività di decorazione delle unghie artificiali (senza limatura e taglio di quelle naturali) può essere effettuata

anche da chi non è in possesso di detta abilitazione.

Quest’ultima attività, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge 443/1985 e purché l’attività artigiana sia prevalente rispetto a quella commerciale è iscrivibile all’Albo Imprese Artigiane.

Poiché si fa menzione della vendita dei prodotti cosmetici si ricorda che la legge 1/1990 consente all’estetista di vendere i prodotti cosmetici utili alla continuazione dei trattamenti, nel caso in oggetto, cioè in mancanza dell’abilitazione di estetista, l’attività di vendita soggiace alla normativa sul commercio (cfr. D.lgs. 114/1998).

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ultima modifica 2023-12-29T11:49:23+01:00
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