Requisiti fondamentali per i soci che vogliono costituire una SRL per l'apertura di un centro fitness. Uno dei soci ha la qualifica di personal trainer ed istruttore di sala, con esperienza di quattro anni consecutivi nel settore. È tassativo essere in possesso della laurea in scienze motorie?

Se la palestra è aperta al pubblico, nel senso che l’accesso è consentito ad un pubblico indiscriminato di persone (il concetto di “struttura aperta al pubblico” è la medesima che si applica alle manifestazioni di pubblico spettacolo) e offre in modo generalizzato ai cittadini la possibilità di svolgere attività motorie e sportive, si applica il comma 4 dell’articolo 11 della LR 8/2017 che recita: “Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.” Pertanto, la palestra deve acquisire la disponibilità di un istruttore qualificato, munito dei titoli professionali di cui al comma 2 e, precisamente: “diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88  (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano”.

La disciplina di cui al comma 4 fa riferimento a palestre e centri fitness, ormai diffusi in tutto il territorio, nelle quali viene offerte la disponibilità di attrezzature per esercitare generiche attività di fitness (declinate in svariate discipline che si sono moltiplicate negli anni, con denominazioni anche spesso ambigue, e che rientrano nella generica definizione di “wellness”) e che il cliente svolge in autonomia senza seguire corsi specifici ma con la sola eventuale assistenza di personal trainer. Questi ultimi possono essere considerati “istruttori di specifica disciplina”, ai sensi del comma 3, solo se in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP (non hanno alcun valore gli attestati rilasciati da altri Istituti di formazione, pubblici o privati). Le figure professionali previste dalla legge regionale 8/2017, hanno la funzione di tutelare la salute degli utenti nell’esercizio delle attività motorie e sportive al fine di evitare che istruttori privi di competenze possano provocare danni fisici ai praticanti. La loro responsabilità è quindi direttamente connessa al loro ruolo e alle rispettive competenze e si fonda sull’articolo 2048 c.c. o, sotto il profilo penale, sugli articoli 589 e 590 c.p.

L’istruttore qualificato, la cui presenza in palestra non deve essere necessariamente continuativa purché sia garantita la facile reperibilità, ha la funzione di Direttore tecnico e deve verificare l’idoneità fisica di ogni singolo utente della palestra e informare i singoli istruttori qualora accerti, applicando le proprie competenze di anatomia e fisiologia, o desuma dalla certificazione sanitaria o da test pratici da lui stesso eseguito, eventuali anomalie anatomiche o altre patologie occulte che possano pregiudicare la salute del praticante. Deve quindi accertare ogni tipologia di esercizio fisico che il singolo utente può svolgere firmando sotto la propria responsabilità la scheda di verifica da consegnare ai singoli istruttori. Compete inoltre all’istruttore qualificato la verifica di idoneità delle attrezzature e la presenza dei dispositivi di sicurezza diretti a garantire lo svolgimento delle attività in regime di sicurezza. Qualora accerti la mancanza dei necessari dispositivi deve diffidare il proprietario dell’impianto dal proseguire ogni attività informando il Comune competente e il locale Comando dei NAS. In sostanza gli istruttori rispondono di eventuali infortuni o danni fisici limitatamente a proprie negligenze ed omissioni per tutti gli aspetti relativi alla pratica motoria e sportiva che rientra nel quadro delle loro competenze. Le medesime prescrizioni previste dalla LR 11/08, sono oggi riprese nel d.lgs. 36/2021, uno dei 5 decreti che compongono la Riforma dello sport che, all’articolo 42, comma 1, riporta testualmente: “I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità”. L’articolo 42 non rende equipollente l’istruttore di specifica disciplina con il chinesiologo ma richiede che l’istruttore, per il coordinamento dei corsi, sia in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella del chinesiologo e rimanda ogni valutazione sull’equipollenza all’accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previsto al comma 6 dell’art. 41 del d.lgs. n. 36 del 2021. I “titoli” citati nell’articolo sono precisati al precedente articolo 41 che prevede l’istituzione della nuova professione di “chinesiologo” che, però, sarà operativa solo dopo l’emanazione dei decreti di attuazione che dovranno stabilire, in accordo con le Regioni, il percorso formativo. In via transitoria, in attesa della piena attuazione dell’articolo 41, continuano ad applicarsi le norme regionali che, in sostanza, prevedono quali titoli abilitativi per essere considerati “istruttori qualificati”, i medesimi che dovrà avere il chinesiologo di base e, cioè, la laurea triennale in scienze motorie della classe di concorso L-22 conseguita nelle Università di scienze motorie, istituite con d.lgs. 178/98 e che hanno sostituito i precedenti Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) che, comunque, sono considerati titoli equipollenti.

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ultima modifica 2023-12-29T12:44:28+02:00
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