Apertura di partita iva per acconciatore al domicilio dei clienti

“Partendo da un parere della Commissione Regionale per l’Artigianato, che nella seduta del 15/12/2014 ha interpretato la sotto citata dizione normativa dell’art. 2 comma 3 della legge n. 174/2005 secondo cui l’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

nel senso che: “non possa essere svolta esclusivamente presso la sede designata dal cliente, ma l'impresa necessiti di una propria sede fissa dove sia possibile verificare in loco i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, sia che si tratti di un locale aperto al pubblico che di un locale ubicato presso il proprio domicilio”.

Con questo si intende che il titolare debba comunque avere una sede fissa, cioè l’attività non possa svolgersi esclusivamente in forma ambulante presso i vari committenti, ammettendo correlativamente anche la possibilità di un locale ubicato presso il proprio domicilio.

Con l’evoluzione dei tempi, poi, l’attività in questione a domicilio dei clienti si è sempre più diffusa, e la dottrina ha esplicitamente ammesso che è possibile aprire partita IVA con Codice ATECO di Acconciatore soltanto se egli:

  • Possiede le qualifiche professionali richieste;
  • È titolare di un locale che risulti conforme alle norme di settore;
  • Ha ottenuto l’apposita autorizzazione comunale.

Il Regolamento comunale di Bologna per l’attività di acconciatore, ad esempio, recita che l’attività può essere esercitata:

  • presso il domicilio dell’esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, urbanistici e edilizi previsti dal presente regolamento, compreso l'art. 12 e dalla normativa vigente e fermo restando l’obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente nei locali adibiti all’esercizio della professione.
  • Detti locali, destinati in modo esclusivo all’attività devono essere separati da quelli adibiti ad abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.

La norma nazionale rimanda alla regolamentazione degli organi sovraordinati, ma in assenza i Comuni nell’ambito della propria potestà regolamentare possono disciplinare la materia.

Si raccomanda quindi agli interessati che è sempre buona norma informarsi presso l’ufficio SUAP competente e verificare se il Regolamento comunale preveda espressamente tale modalità di lavoro presso il domicilio del cliente, senza possedere anche un salone tradizionale, anche perché talora possono essere dettate prescrizioni particolari.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-12-29T12:13:10+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina