Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico è deceduto da quasi un anno e uno degli eredi chiede se il trasferimento della titolarità possa avvenire a favore della comunione ereditaria, costituita da cinque figli, oppure non sia possibile e occorra trasferire la disponibilità dell'impianto in altro modo ad altro soggetto (cessione, affitto d'azienda ecc. a favore di uno degli eredi o di una società da costituire). Chiediamo quindi indicazioni anche in merito alla procedura da attivare su accesso unitario.
La disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti per autotrazione non tratta la questione esposta, né risulta che lo faccia la normativa statale.
Si tratta di un quesito afferente, in generale, alle norme sulla successione applicabili alle imprese individuali e al diritto societario, pertanto, la risposta alo stesso dovrà tenere conto delle disposizioni dell’ordinamento civilistico, che non rientrano tra le competenze regionali.
A puro titolo di collaborazione interistituzionale, si segnalano due sentenze che si ritiene possano costituire un utile contributo all’approfondimento sul tema.
La Corte di cassazione Sez. V Ord., 18-04-2018, n. 9464 ha stabilito che “In tema di impresa individuale, a seguito del decesso dell'imprenditore individuale la gestione dell'azienda è soggetta alle regole della comunione ereditaria fino a quando non viene manifestata dagli eredi, in modo espresso o tacito, la volontà di proseguire l'attività imprenditoriale facente capo al "de cuius", eventualmente nelle forme societarie”.
Nel caso in cui gli eredi, di fatto, svolgano l’attività dell’impresa, ovviamente con finalità di sfruttamento dell’azienda medesima, allora, sorge una società di fatto tra gli stessi.
In questo senso la Corte di Cassazione Civile Sez. V, con sentenza 14889 del 17 novembre 2000 presume che se l’impresa individuale “(…) alla morte del titolare non cessa con una necessaria fase di liquidazione”, ma “(…) viene continuata in una forma di comunione (…), in mancanza di atti formali”, tale situazione “(…) fa legittimamente configurare una società di fatto tra i chiamati alla eredità; e si deve ritenere, di conseguenza, per il principio di affidamento e di necessaria tutela dei terzi, che ogni chiamato che voglia restare estraneo alla continuazione della impresa deve formulare una rinunzia espressa nelle forme di legge, non essendo sufficiente il fatto che l'eredità non sia stata accettata. Questa presunzione non è certamente di carattere assoluto, ma è "iuris tantum" e ammette la prova del contrario (…)”.
ora situati in AUSL diverse da quelle in cui ha sede l’impresa apistica).