Vendita di alcolici
La Comunicazione/Denuncia per la vendita di alcolici assoggettati ad accisa nei casi di forme speciali di vendita, in particolare vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio online (che chiameremo, per semplificare, vendita “a distanza”) seguono le seguenti indicazioni:
- Vendita “a distanza” nella quale il venditore possiede anche un magazzino/deposito proprio, in questo caso colui che effettua la vendita deve inoltrare al Suap la Comunicazione per la vendita di alcolici;
- Vendita “a distanza” nella quale il venditore acquista da un rivenditore con magazzino/deposito (ingrosso o dettaglio): in tal caso la Comunicazione la inoltra al Suap il rivenditore che ha il magazzino/deposito;
- Vendita “a distanza” nella quale il venditore non ha un deposito/magazzino ma ha la propria merce presso un Centro Distribuzioni merci. La Comunicazione in questo caso la deve inoltrare al Suap il venditore, indicando anche la denominazione e l’ubicazione del Centro Distribuzioni merci dove i prodotti alcolici sono detenuti per conto del venditore e dal quale saranno “estratti” per la vendita.
La Comunicazione/denuncia per la vendita di alcolici va effettuata anche nel caso di mense aziendali e di somministrazione alimenti e bevande effettuata nei circoli privati, agriturismi, fattorie didattiche e imprenditori agricoli che vendono sul proprio fondo.
Qualora venisse cessata l’attività “principale” (es. somministrazione alimenti e bevande, struttura ricettiva alberghiera ..), che include anche la vendita di alcolici, il modulo di cessazione dell’attività va inviato dal Suap all’Ufficio delle dogane territorialmente competente su base provinciale.
Qualora invece cessasse solo l’attività di vendita degli alcolici, il modulo ad hoc dovrà essere trasmesso dal Suap dovrà all' Ufficio delle dogane territorialmente competente su base provinciale.