Aiuti alle imprese

La Regione Emilia-Romagna,  intende sostenere le imprese del territorio regionale colpite dalle conseguenze economiche derivanti dalla guerra in Ucraina e, a tale scopo, nel mese di dicembre 2022 ha notificato alla Commissione europea la bozza di un provvedimento contente un  regime quadro.  Con decisione del 16 febbraio 2023 C(2023) 1224 final (pdf340.19 KB) relativa al caso SA 105509 la Commissione UE ha dato approvazione.

La Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta regionale n. 304 del 6 marzo 2023 ha definitivamente adottato  il regime quadro per concedere aiuti alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine.

Condizioni e contenuti del regime quadro crisi Ucraina

Ai sensi del regime quadro crisi Ucraina:

  • Potranno essere concessi aiuti sotto forma di sovvenzioni (comprese le sovvenzioni per l’abbattimento dei tassi di interesse su prestiti), o prestiti agevolati, a condizione che il valore nominale totale di tali aiuti non superi il massimale di 2.000.000,00 euro per impresa o 300.000 euro per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici e acquacultura per l’intero periodo del regime, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; 
  • Gli aiuti saranno concessi fino al 31 dicembre 2023 salvo successive proroghe della sezione 2.1 del quadro temporaneo, previa notifica alla Commissione
  • Non potranno essere concessi agli  istituti di credito e finanziari, nonché alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca  (ad eccezione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e dell’acquacultura),  alle imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza previste dalla normativa nazionale;  
  • Gli  aiuti possono essere cumulati entro i limiti di massimale sopra indicati:  - con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria; - con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;
  • Saranno  concessi per mezzo di specifici bandi aiuti  ad imprese di tutti i settori economici  che abbiano subito:
  1. un aumento dei costi di elettricità/combustibile/gas;
  2. un aumento dei costi per materie prime e semilavorati importati dalle aree sanzionate e colpite dalla guerra, inclusa l'interruzione dei contratti e dei progetti in essere;
  3. diminuzione del fatturato a causa della riduzione delle esportazioni verso le aree sanzionate e colpite dalla guerra, compresa l'interruzione dei contratti e dei progetti in essere;
  4. un calo del fatturato dovuto al blocco dei pagamenti a seguito di sanzioni e contromisure europee;
  5.  una riduzione degli scambi commerciali con i paesi coinvolti nel conflitto;
  6.  un calo (Nota 1)  del fatturato causato dalla riduzione dei turisti da e verso i Paesi direttamente o indirettamente interessati dalla attuale crisi.

Gli aiuti fino a 500.000 euro sono condizionati alla semplice verifica della sussistenza dei requisiti da 1 a 6,  mentre  gli aiuti superiori a detto importo saranno  condizionati al fatto che essi non siano superiori in valore assoluto ai maggiori oneri o ai minori utili effettivi o attesi, che l'impresa è in grado di comprovare come effetto della guerra in Ucraina.

Al fine di consentire tali  verifiche il beneficiario dovrà presentare:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’esistenza di una delle situazioni contrassegnate dai numeri 1 – 6 , per aiuti entro i 500.000 euro;

- una relazione a cura del revisore dei conti o del commercialista dell’impresa che attesti i maggiori oneri o i minori utili effettivi o attesi quali conseguenza della guerra in Ucraina, per gli aiuti superiori a 500.000 euro.

Aggiornamento 22/12/2023: la Regione Emilia-Romagna, a seguito della decisione della Commissione Europea con Comunicazione C(2023) 8045 final (pdf172.57 KB), con delibera di Giunta regionale n. 2313 del 22 dicembre 2023 ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine della concessione degli aiuti in regime quadro regionale, autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione del 21 dicembre 2023 C(2023) 9224 final, nell’ottica di continuare a supportare le imprese del territorio regionale colpite dalle conseguenze economiche derivanti dalla guerra in Ucraina.

Le condizioni e i contenuti restano invariati.

Nota 1: Con i termini “aumento”, “diminuzione”, “calo”, “riduzione” si intende il risultato dal confronto fra il 2022 e la media di un triennio a scelta compreso fra il 2021 ed il 2017. Si assume per principio che l’aumento dei costi di elettricità/combustibile/gas sia dovuto alle conseguenze dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, mentre le altre motivazioni, in caso di controllo, vanno debitamente giustificate. 

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ultima modifica 2024-01-10T11:19:46+02:00
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