Faq - Domanda e risposta

Posta elettronica certificata P.E.C.
L’art. 6 “Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo”, al comma 5°, lettera b, introduce fra gli elementi essenziali della domanda l’inserimento di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), “attivo al quale l’Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni”.
Corre l’obbligo di premettere che l’Amministrazione Regionale ha previsto l’adesione e la gestione del bando in esame in modalità esclusivamente telematica, avvalendosi della piattaforma Sfinge 2020, in aderenza al mandato di cui all'art. 3bis della L. 241/1990 (“Per conseguire maggiore  efficienza  nella  loro  attività,  le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni  e tra queste e i privati"), anche al fine di una maggiore celerità nella gestione del procedimenti di  erogazione dei ristori in esame.
Il sistema SFINGE 2020, per poter fornire una comunicazione rapida e certa al richiedente che si candida per il contributo, necessita di un collegamento di Posta Elettronica Certificata interfacciato al sistema di identificazione utilizzato per la registrazione al portale stesso (SPID – FEDERA – CNS- CIE).
Per i bandi, come quello in argomento, nei quali vi è la necessità di compendiare sia l’effettiva corretta erogazione del contributo sia la rapidità della liquidazione del medesimo, la Regione ha attivato da tempo l’uso del portale SFINGE 2020 correlato alla Posta Elettronica Certificata al fine di consentire una comunicazione rapida e certa soprattutto a favore dell’istante anche nei casi di richiesta di integrazione della pratica ovvero per fornire elementi di controdeduzione in caso di avvio di un procedimento ostativo al rilascio del contributo.
Pertanto, nonostante la mancata presenza dell’indirizzo PEC, nella sezione indicata nel portale di SFINGE 2020, non costituisca, di per sé, elemento di esclusione della domanda di contributo, la scrivente amministrazione ritiene essenziale la presenza della stessa al fine di perseguire un iter amministrativo corretto ed efficacie.
In tal senso, nella redazione del suddetto bando, il Servizio competente ha tenuto conto anche delle possibili difficoltà nella presentazione della domanda, garantendo anche l’invio attraverso “soggetto delegato” con procura, al quale possono essere conferite, fra le altre azioni, anche le responsabilità dell’invio dell’istanza e di ricezione delle comunicazioni attraverso la PEC.
Inoltre, si fa notare che il bando non richiede un indirizzo PEC di natura identificativa personale; la registrazione del soggetto operante nel portale è di per sé elemento di identificazione. Si richiede l’indicazione di un indirizzo PEC presso il quale “l’Amministrazione Regionale trasmetterà tutte le comunicazioni”; pertanto, viene richiesto un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, quale domicilio elettronico che dia certezza di effettiva ed immediata ricezione da parte del soggetto richiedente (o suo delegato o referente) delle comunicazioni afferenti il presente procedimento.
Nel caso di inserimento di un indirizzo informatico diverso da quello di Posta Elettronica Certificata, non si riscontrano i predetti requisiti e, pertanto, non vi sono le garanzie, già illustrate, del buon esito di assegnazione del contributo in relazione alla eventuale dispersione delle comunicazioni afferenti al procedimento e/o mancato rispetto dei termini da queste assegnate al richiedente per necessari riscontri.

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ultima modifica 2021-06-04T15:59:29+02:00
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