Faq - Domande e risposte

Faq 1 – Requisito di copertura assicurativa art. 3 lettera e) 
Il bando Bonus Guide Turistiche e Accompagnatori turistici, approvato con DGR n. 647/2021, alla lettera e) dell’Art.3, prevede come requisito per accedere al contributo che il beneficiario sia in possesso della copertura assicurativa di responsabilità civile nell’esercizio della professione prevista dall’art.3, comma 2, della L.R. n. 4/2000.
La norma citata prevede che per l'esercizio delle professioni turistiche, oggetto del presente bando, è necessario “possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista”.
Ciò premesso, la copertura assicurativa dovrà essere “posseduta o accertata” prima della presentazione della domanda di contributo per i servizi svolti o attualmente in essere ovvero essere stata validamente “posseduta o accertata” nei periodi di attività in esercizio svolti negli anni 2019 o 2020. Nella domanda, come indicato nella citata lettera e) dell’Art. 3, dovranno essere indicati gli estremi della suddetta polizza assicurativa.

Faq 2 – Ho residenza o domicilio fiscale in Regione Emilia-Romagna ma sono in possesso di abilitazione (Tesserino) per Guida Turistica rilasciata da altra Regione, posso presentare domanda di contributo al presente bando?
Considerato che la Legge 6 agosto 2013, n. 97, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2013 (13G00138)”, all’art. 3, afferma che l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, risulta evidente che può presentare domanda al presente bando, anche chi, residente in Emilia-Romagna, è in possesso di idonea abilitazione ai sensi della normativa di altra regione.
Pertanto, le Guide Turistiche residenti in Regione Emilia-Romagna o con domicilio fiscale in Regione Emilia-Romagna con abilitazione rilasciata da Regione diversa possono presentare domanda di contributo al presente bando.
Ovviamente il soggetto in questione dovrà possedere tutti i requisiti previsti dal bando approvato con DGR n. 647/2021.   

Faq 3 - Le imprese ditte individuali o le imprese costituite nelle diverse forme societarie previste dalle norme vigenti, e che svolgono attività di guida turistica o accompagnatore turistico, possono presentare domanda in questo bando?
La Regione Emilia-Romagna, ha ritenuto di intervenire in una prima fase sulle specifiche realtà che sono state individuate nel bando in esame: liberi professionisti con partita Iva e coloro che esercitano come persone fisiche, nelle diverse forme previste dalle norme, senza partita IVA.
Pertanto, il bando in esame è espressamente ed esclusivamente rivolto alle guide turistiche e accompagnatori turistici con partita iva che esercitano come liberi professionisti e non possono accedere al bando soggetti giuridici costituiti in forma di impresa.
Nel caso in cui il bando fosse stato aperto anche alle imprese, infatti, sarebbe stato specificatamente dichiarato e disciplinato, nel medesimo, anche in relazione alle diverse forme giuridiche d’impresa che avrebbero dovuto essere parimenti ammesse: ditte individuali, le diverse forme societarie ecc.
Tuttavia, preso atto dei più recenti provvedimenti di ristoro statali e dei chiarimenti intercorsi sui bandi statali riservati alle professioni turistiche in questione, al fine di consentire l’accesso ai ristori regionali a chi esercisce tale attività con le diverse forme giuridiche previste dalle norme, la Regione ha deciso di destinare ulteriori risorse per un apposito bando, in corso di predisposizione e che indicativamente sarà pubblicato entro metà giugno, per coloro che esercitano le professioni di Guide Turistiche o Accompagnatore Turistico in forma di “impresa”.
Il bando, prevederà una disponibilità di plafond adeguato, mantenendo il medesimo importo di contributo massimo già previsto, nel presente bando, per coloro che operano come liberi professionisti con Partita Iva. Si precisa, inoltre, che l’attuale bando e quello di imminente pubblicazione, sopra richiamato, verrà gestito sempre dal medesimo Servizio Regionale, pertanto, considerato l’impegno a ridurre i tempi di gestione dei suddetti procedimenti anche le tempistiche di liquidazione del contributo saranno sostanzialmente similari.

Faq 4 – Posta elettronica certificata P.E.C.
L’art. 6 “Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo”, al comma 5°, al secondo punto, introduce fra gli elementi essenziali della domanda l’inserimento di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), “attivo al quale l’Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni”.
Corre l’obbligo di premettere che l’Amministrazione Regionale ha previsto l’adesione e la gestione del bando in esame in modalità esclusivamente telematica, avvalendosi della piattaforma Sfinge 2020, in aderenza al mandato di cui all'art. 3bis della L. 241/1990 (“Per conseguire maggiore  efficienza  nella  loro  attivita',  le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni  e tra queste e i privati"), anche al fine di una maggiore celerità nella gestione del procedimenti di  erogazione dei ristori in esame.
Il sistema SFINGE 2020, per poter fornire una comunicazione rapida e certa al richiedente che si candida per il contributo, necessità di un collegamento di Poste Elettronica Certificata interfacciato al sistema di identificazione utilizzato per la registrazione al portale stesso (SPID – FEDERA – CNS- CIE).
Per i bandi, come quello in argomento, nei quali vi è la necessità di compendiare sia l’effettiva corretta erogazione del contributo sia la rapidità della liquidazione del medesimo, la Regione ha attivato da tempo l’uso del portale SFINGE 2020 correlato alla Posta Elettronica Certificata al fine di consentire una comunicazione rapida e certa soprattutto a favore dell’istante anche nei casi di richiesta di integrazione della pratica ovvero per fornire elementi di controdeduzione in caso di avvio di un procedimento ostativo al rilascio del contributo.
Pertanto, nonostante la mancata presenza dell’indirizzo PEC, nella sezione indicata nel portale di SFINGE 2020, non costituisca, di per sé, elemento di esclusione della domanda di contributo, la scrivente amministrazione ritiene essenziale la presenza della stessa al fine di perseguire un iter amministrativo corretto ed efficacie.
In tal senso, nella redazione del suddetto bando, il Servizio competente ha tenuto conto anche delle possibili difficoltà nella presentazione della domanda, garantendo anche l’invio attraverso “soggetto delegato” con procura, al quale possono essere conferite, fra le altre azioni, anche le responsabilità dell’invio dell’istanza e di ricezione delle comunicazioni attraverso la PEC.
Inoltre, si fa notare che il bando non richiede un indirizzo PEC di natura identificativa personale; la registrazione del soggetto operante nel portale è di per sè elemento di identificazione. Si richiede l’indicazione di un indirizzo PEC presso il quale “l’Amministrazione Regionale trasmetterà tutte le comunicazioni”; pertanto, viene domandato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, quale domicilio elettronico che dia certezza di effettiva ed immediata ricezione da parte del soggetto richiedente (o suo delegato o referente) delle comunicazioni afferenti il presente procedimento.
Nel caso di inserimento di un indirizzo informatico diversò da quello di Poste Elettronica Certificata, non si riscontrano i predetti requisiti e, pertanto, non vi sono le garanzie, già illustrate, del buon esito di assegnazione del contributo in relazione alla eventuale dispersione delle comunicazioni afferenti al procedimento e/o mancato rispetto dei termini da queste assegnate al richiedente per necessari riscontri.

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ultima modifica 2021-06-04T12:56:12+01:00
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