Modalità di regolarizzazione fatture

Come procedere alla regolarizzazione delle fatture prive di Cup

Il bando prevede al paragrafo 10.4 che, ai fini della ammissibilità della spesa, le fatture emesse dai fornitori di beni e servizi nei confronti del beneficiario ed esclusivamente a lui intestate dovranno riportare il CUP di progetto. Tale disposizione è confermata dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023, che sancisce l’obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulle fatture, a pena di inammissibilità delle stesse.

Di seguito riportiamo alcune indicazioni operative sulle modalità di regolarizzazione dei titoli di spesa che saranno rendicontati privi di CUP perché emessi prima della comunicazione della concessione del contributo.La regolarizzazione delle fatture dovrà avvenire entro la data d'invio della rendicontazione.

La fattura elettronica potrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, il cui testo viene allegato alla presente comunicazione. L’integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate (TD20).

Nel caso di autofattura con "Tipo-Documento” “TD20”: 

  • nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta 
  • nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento
  • nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente)

Fatture estere: in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l’apposizione del CUP sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto. 

Si allega manuale dell’Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 10 e16) e Circolare di chiarimenti a cura dell’Agenzia delle Entrate

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ultima modifica 2023-12-15T15:33:15+02:00
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