Faq - Domande e risposte

Nel caso in cui un soggetto proponente reperisca a mercato attraverso contratto con soggetti terzi il contingente di camere necessario ad ottemperare il requisito di cui all’art 4 in ordine alla disponibilità di camere e posti letto, la domanda di contributo, può essere validata ed inviata alla Regione per via telematica, tramite l’applicativo “Sfinge 2020” senza allegare i contratti comprovanti tale disponibilità? 
La disponibilità delle camere e dei posti letto è requisito soggettivo di ammissibilità che deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda, come espressamente previsto dall’art. 4 così come declinato all’art 4 punto 4b, la cui mancanza è prevista dall’art. 10 punto 10c tra le cause di inammissibilità formale del contributo. È quindi inammissibile completare, validare ed inviare la domanda senza allegare il contratto o i contratti con soggetti terzi che testimonino e comprovino il possesso del requisito. Il sistema stesso Sfinge 2020 non permette la validazione della domanda in assenza dell’allegato nel caso in cui il valore “Numero di camere e/o posti letto reperibili mediante sottoscrizione di specifico accordo con soggetti terzi” sia diverso da zero.

Nel caso in cui il contratto allegato sia carente di alcuni degli elementi previsti dall’art. 4  e nello specifico punto 4 b) è comunque considerato valido? Può eventualmente essere integrato?
Fermo restando che i contratti devono essere stati sottoscritti prima della presentazione della domanda di contributo e che devono obbligatoriamente riportare tutti gli elementi la cui carenza è causa di nullità dei contratti stessi, nonché data di sottoscrizione, denominazione della struttura ricettiva, numero delle camere e/o posti letto messi a disposizione, periodo di validità, qualora per mero errore materiale i contratti non riportassero taluni degli elementi formali previsti dall’art. 4 punto 4b, ossia:

  • Indirizzo delle strutture ricettive presso le quali sono ubicate le camere e/o i posti letto oggetto di contratto;
  • Timbro delle imprese contraenti;
  • Dichiarazione che l’impresa che mette a disposizione le camere o i posti letto non partecipa e non mette a disposizione le stesse camere per altri analoghi progetti di promocommercializzazione turistica;

Ci si potrà avvalere del soccorso istruttorio di cui all’art. 10 b punto 2 lett. a) e verrà chiesto al proponente di integrare con gli elementi mancanti, entro i termini stabiliti con specifica comunicazione dal settore competente della Regione Emilia-Romagna, i contratti presentati in sede di domanda. Rimane fermo come previsto al punto 10 c. 1 lett. e) del bando che la mancata o insufficiente integrazione entro i predetti termini comporta l’inammissibilità formale della domanda.

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ultima modifica 2022-12-14T12:37:31+02:00
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