Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale

Sintesi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2002

La Legge Regionale n. 9/2002, e successive modificazioni, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite ai sensi dell'art. 105 del DLgs 112/98, ispirandosi ai principi di:

  • sussidiarietà,
  • semplificazione dell'azione amministrativa,
  • completezza,
  • omogeneità delle funzioni,
  • unicità della responsabilità amministrativa,
  • integrazione tra i diversi livelli di governo,
  • accessibilità e fruibilità dei beni del demanio marittimo del mare territoriale.

La Regione Emilia-Romagna svolge le seguenti funzioni:

  • Programmazione, indirizzo generale ,monitoraggio e vigilanza sulle funzioni delegate ai comuni costieri in materia di demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e portuale;
  • Gestione dei Comitati consultivi delle Associazioni e dei Comuni di cui all'art. 5 della L.R. 9/2002;
  • Parere di Conformità sui Piani dell'Arenile e loro varianti;
  • Concessioni di are di Pubblico Demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e portuale nei casi in cui il beneficiario sia il Comune stesso;
  • Autorizzazioni stagionali per l'uso di aree libere del Pubblico Demanio Marittimo a scopo turistico ricreativo e portuale nei casi in cui l'uso sia superiore ai trenta giorni o nei casi in cui si tratti di attività in deroga all'Ordinanza Balneare regionale;
  • Consegne aree di Pubblico Demanio marittimo per interventi di pubblica utilità ( ripascimenti, manutenzione scogliere ed altri interventi di manutenzione del demanio);
  • Classificazione aree del demanio marittimo regionale di cui all’art. 8bis della L.r. 9/2002 s.m.s.;
  • Individuazione in accordo con i comuni costieri titolari della delega di funzioni amministrative  delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Come previsto dalla L.R. 9/02 Art. 2 comma 4 i Comuni esercitano già dal 2003 nel rispetto delle direttive di cui alla Delibera di Giunta n° 1461 del 15.07.2003, così come modificate dalla Delibera di Giunta n° 1079 del 27.07.2009, le piene funzioni amministrative in ambito Portuale fatta eccezione per i casi in cui sia il Comune stesso il richiedente dell'autorizzazione /concessione che viene rilasciata dalla Regione.

Come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 468/2003, la Regione disciplina l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e di zone del di mare territoriale con l´adozione ogni anno di apposita Ordinanza Balneare.

Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative inerenti le concessioni demaniali marittime, autorizzazioni sull'arenile, nullaosta per l'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime e pulizia degli arenili.

Il completo esercizio delle funzioni amministrative in ordine al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative da parte dei Comuni avrà efficacia successivamente alla conclusione dei seguenti passaggi:

  • approvazione delle direttive, da parte del Consiglio regionale (oggi denominato Assemblea Legislativa Regionale), su proposta della Giunta ( adempimento già effettuato con l’adozione della Delibera del Consiglio regionale n. 468/2003);
  • adeguamento alle direttive di cui alla Delibera sopra menzionata, da parte dei Comuni, dei Piani dell'arenile;
  • adozione, da parte del Presidente della Giunta, di appositi atti di attuazione del trasferimento e di attribuzione delle funzioni.

La Legge Regionale n° 9/2002 e succ. mod, stabilisce che, qualora i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'Arenile, l'attribuzione delle funzioni ai Comuni diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui all'Art. 10, comma 5, lett. a), b), c), n. 2) lett. d) e lett. e).

Rimane pertanto preclusa ai Comuni, che non hanno concluso l'iter sulla conformità del Piano dell'Arenile, la possibilità di rilasciare nuove concessioni relative ad aree non ancora assoggettate a regime concessorio con finalità turistico-ricreative.

A seguito degli appositi atti del Presidente della Giunta regionale, come previsto dalla L.R. 9/02 s.m.s., è stata data attuazione alla delega delle funzioni che saranno esercitate dai Comuni nei limiti delle disposizioni di cui sopra.

I seguenti Comuni hanno già ottenuto il trasferimento della delega di funzioni limitate non avendo ancora presentato il Piano dell'Arenile o non avendo ancora concluso l'iter di conformità alla L.R. 9/2002 e atti correlati:

  • Cervia
  • Comacchio
  • Gatteo
  • Savignano sul R.

I Comuni di cui sopra potranno esercitare le funzioni con le seguenti limitazioni:

  • non possono essere rilasciate nuove concessioni relative ad aree non ancora assoggettate a regime concessorio con finalità turistico-ricreative, tenuto conto che non si considerano nuove concessioni le forme di subingresso nel godimento della concessione e neppure si considerano nuove concessioni gli ampliamenti o le diminuzioni derivanti da ripascimento o erosione sul lato fronte mare delle concessioni assentite. In tal caso le modifiche dell'area vanno disciplinate tramite il rilascio dell'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
  • possono essere rilasciate nuove concessioni riguardanti richieste presentate da soggetti già titolari di aree che sono venute meno a seguito di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e riguardanti l'assegnazione di nuove aree ottenute da ripascimento artificiale, a condizione che l'utilizzazione dell'area non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

I seguenti Comuni hanno già avuto la  delega piena delle funzioni avendo adempiuto alle previsioni di cui alla L.R. 9/2002 e atti correlati:

  • Ravenna
  • San Mauro Pascoli
  • Bellaria Igea Marina ( variante nel 2014 con D.G. n°1957 del 22.12.2014)
  • Riccione (variante nel 2009 con D. G. n° 388 del 30.03.2009 )
  • Rimini (variante nel 2010 con D.G. n° 1108 del 26.07.2010)
  • Cesenatico
  • Misano Adriatico
  • Cattolica
  • Goro (solo ambito portuale)

La Legge in oggetto disciplina inoltre

  • l'esercizio dell'attività amministrativa in materia di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche;
  • l'esercizio dell'attività amministrativa in materia di porti di interesse regionale e subregionale.

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ultima modifica 2015-02-03T12:13:00+01:00
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