Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna.

Sintesi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 28 del 9 aprile 1990

La Legge Regionale 28/1990 garantisce la conservazione delle strutture ricettive che sono in grado di rispondere alle esigenze di mercato, avviando un processo di qualificazione dell'offerta turistica.

Dall'entrata in vigore della legge, le strutture ricettive della Regione Emilia-Romagna sono provvisoriamente vincolate alla specifica destinazione d'uso.
La rimozione del vincolo provvisorio può essere autorizzato quando sia dimostrata la non convenienza economica-produttiva della struttura ricettiva; l'autorizzazione alla rimozione del vincolo viene rilasciata dal Comune, che può modificarne la destinazione d'uso con le modalità dei propri strumenti urbanistici.

Per le strutture alberghiere aventi meno di venti camere situate nei Comuni costieri, la necessità di rimozione del vincolo provvisorio si intende dimostrata facendo riferimento allo stato di crisi del settore; in tali casi il Comune può autorizzare anche la modifica della destinazione d'uso in deroga ai limiti fissati dalla vigente normativa urbanistica, autorizzando le aziende alberghiere a trasformare i locali in pertinenze e in strutture di servizio di altre aziende alberghiere oppure in complessi residenziali abitativi.

I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici prevedendo l'adeguamento della disciplina con esplicito riferimento alle strutture ricettive esistenti o di cui è programmata la costruzione, con riferimento anche alle linee di indirizzo della programmazione regionale, per stabilirne il vincolo definitivo.

Le varianti urbanistiche debbono disciplinare i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo provvisorio. Il vincolo provvisorio non può avere durata superiore a sette anni dalla data di approvazione delle varianti.
Dalla data di approvazione delle varianti le strutture ricettive destinate ad insediamenti turistici sono vincolate a tempo indeterminato alla specifica destinazione d'uso.
Il vincolo sopra citato può essere rimosso quando è dimostrata la non convenienza economica della gestione aziendale.

La mutazione d'uso totale o parziale in violazione del vincolo previsto dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative.

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ultima modifica 2016-05-19T10:26:00+02:00
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