Emergenza Covid-19, dal 4 maggio parte la Fase 2

Nuove misure sull’allentamento del lockdown e le riaperture delle aziende. Via libera a manifatturiero, edilizia, commercio all'ingrosso, tessile, automotive e altri comparti

Il Premier Giuseppe Conte ha firmato l'atteso DPCM del 26 aprile 2020 con le nuove misure della cosiddetta Fase 2 sull’allentamento del lockdown e le riaperture delle aziende. Le disposizioni del Decreto sono valide dal 4 maggio 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020. Alle imprese che hanno potuto riaprire dal 4 maggio è stato consentito di preparare la ripartenza con attività propedeutiche dal 27 aprile. Tutti i protocolli per la sicurezza anti-contagio da coronavirus sono allegati al nuovo provvedimento.

Nell'ambito delle attività produttive, ripartono i comparto manifatturiero, edilizia, commercio all’ingrosso, tessile, moda, automotive, vetro, industria estrattiva, fabbricazione di mobili, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Bar e ristoranti potranno fare attività di ristorazione con asporto, con l'obbligo di mantenere le distanze di sicurezza e consumare il cibo a casa per evitare assembramenti. Resta il divieto di stare nei locali.

Il precedente DPCM del 10 aprile 2020 aveva stabilito la proroga dei provvedimenti anti contagio e le prime riaperture a livello nazionale: librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini e neonati, di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini e articoli di profumeria. Hanno già ripreso le attività anche gli esercizi non specializzati di computer, le rivendite di periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica audio e video ed elettrodomestici. Via libera agli esercizi specializzati per prodotti medicali e ortopedici, al commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, a ferramenta e lavanderie.

In Emilia-Romagna il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha stabilito con il decreto del 28 aprile 2020 la possibilità, per le imprese del settore edilizio, di avviare attività propedeutiche alla riapertura di stabilimenti balneari, strutture ricettive in generale, parchi tematici, impianti termali e all’interno di pubblici esercizi ed esercizi commerciali. Con il decreto del 24 aprile 2020 invece è stato stabilito lo stop a tutte le misure ulteriormente restrittive in vigore nella provincia di Rimini e a Medicina e nella frazione di Ganzanico, nel bolognese. Il territorio della provincia di Piacenza non è più considerato "zona arancione".

supermercati possono restare aperti la domenica, per evitare un’eccessiva affluenza negli altri giorni feriali. Il nuovo atto regionale prevede che nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture è consentita la vendita limitatamente a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale, la pulizia e l’igiene della casa, gli articoli di cartoleria.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - DPCM del 22 marzo 2020 prima e il DPCM 1 aprile 2020 poi avevano stabilito la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali a eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità, fino al 3 aprile 2020. Le attività consentite sono state indicate nell'Allegato 1 del provvedimento (pdf32.24 KB).

Le attività consentite devono rispettare le disposizioni in vigore per contenere i contagi, e attivare procedure specifiche a tutela dei lavoratori

Al contempo, sono state messe in campo - sia dal Governo che dalla Regione - misure specifiche a sostegno del settore produttivo in difficoltà e per garantire continuità di reddito.

Sostegno alle imprese: il decreto Cura Italia

Con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 - decreto Cura Italia il Governo ha messo in campo numerose azioni di sostegno che coinvolgono anche imprese e professionisti.

Sono in via di definizione le modalità operative per accedere alle misure di sostegno. Ne daremo notizia in questa pagina al più presto. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a imprese@regione.emilia-romagna.it

Tutte le informazioni riguardanti le iniziative a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 sono contenute nella sezione Covid-19 di questo portale.

Iniziative della Regione Emilia-Romagna

Per rafforzare le misure di lotta alla diffusione del Coronavirus, la Regione Emilia-Romagna ha emanato una serie di ordinanze con tutte le indicazioni anche per le attività produttive. 

Consulta tutti i provvedimenti della Regione Emilia-Romagna  

Dopo l’accordo sullo sblocco della cassa integrazione in deroga, che ha messo a disposizione 38 milioni di euro a tutela di imprese e lavoratori, sono stati stanziati 10 milioni di euro per l’intero sistema delle imprese, a partire dalle pmi, per l’accesso al credito a zero interessi.
3,4 milioni di euro sono destinati ad abbattere i tassi di interesse sui mutui delle imprese agricole, mentre 3 milioni di euro a fondo perduto andranno al comparto turismo e agli albergatori.
Per dare respiro agli operatori economici, la Giunta regionale ha approvato con la Delibera n. 188 del 16 marzo 2020 l'estensione, anche alle quote pubbliche di cofinanziamento, dei contenuti dell’Accordo per il credito 2019, siglato da Abi e dalle organizzazioni imprenditoriali e aggiornato il 7 marzo 2020.
Ulteriori misure sono in fase di elaborazione.

Il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale

Le misure per le imprese

Attività produttive industriali e commerciali

Dal 27 aprile riprendono l'attività le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all’export e le aziende del comparto costruzioni per i soli cantieri di opere pubbliche su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria, purchè in condizione di rispettare i protocolli sulla sicurezza e inviando una comunicazione ai Prefetti. Dal 4 maggio via libera ai comparti manifatturiero, edilizia e commercio all'ingrosso, tessile, moda, automotive, vetro, industria estrattiva, fabbricazione di mobili, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Sono sempre consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Possono continuare anche le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trovi l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per farle proseguire. In ogni caso, non è serve la comunicazione se l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, e le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, anche in questo previa autorizzazione del Prefetto.

Strutture ricettive alberghiere

Le strutture ricettive alberghiere possono erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici. Chiuse invece le strutture ricettive all'aria aperta, extra-alberghiere e altre tipologie ricettive, a eccezione di quelle collegate alla gestione dell'emergenza. Consentite le attività di manutenzione e controllo, nei limiti di quanto previsto dall'ultimo DPCM.

Ristoranti e bar chiusi. Consentiti consegne a domicilio e take away

Dal 4 maggio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e sono superate le disposizioni più restrittive di cui alle precedenti ordinanze regionali. È dunque consentita la vendita di cibi e bevande da asporto da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, etc.) e da parte delle attività artigianali che vendano per asporto (quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso in base ad ordinanze regionali (spiagge e arenili) o comunali, secondo quanto disposto dall’ art. 1 c.1 lett.aa) del DPCM 26 aprile 2020, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Non è più necessaria quindi la previa prenotazione telefonica o on line.

L’asporto è consentito negli esercizi di somministrazione e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

Commercio al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (vedi elenco completo allegato 1 del 10 aprile 2020), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. È consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

Gli esercizi commerciali la cui attività non sia sospesa sono tenuti ad assicurare la distanza interpersonale di un metro, che gli accessi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario per gli acquisti. Sono tenuti, infine, al rispetto delle misure indicate nell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020.

La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.

Festivi e prefestivi

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all’interno dei centri commerciali, a esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari.

La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.

Supermercati: nei weekend consentiti solo spazi per alimentari, farmacie e parafarmacie

Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. L’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 14 marzo precisa che in tali strutture deve essere consentito l’accesso solo agli spazi dedicati alla vendita dei prodotti riferiti alle attività autorizzate. 

Idraulici e meccanici auto: attività consentita

Possono proseguire le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi).

Attività commerciali al dettaglio, servizi alla persona e mercati

Le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate (generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati) restano sospese fino al 18 maggio, così come i mercati, rispettando sempre la distanza di almeno un metro. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona - fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti - a eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.

Chiusi gli stabilimenti balneari

Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza. L’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche nelle aree in concessione o di pertinenza.

Sospese palestre, piscina, centri sportivi

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti nei comprensori sciistici, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche

È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

Ricorso a ferie e congedo

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.

Riunioni in videocollegamento

Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Taxisti e NCC anche per la consegna a domicilio

In Emilia-Romagna taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti, e si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo. Secondo quanto indicato nella delibera di giunta regionale del 25 marzo 2020, i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Toelettatura animali

Dal 27 aprile 2020 è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, solo su appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale - toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

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