Efficienza energetica negli edifici
La Giunta Regionale con Delibera n. 1366/2011 ha approvato le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici. L'atto regionale è stato poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico n. 151 del 6 ottobre 2011.
Con questo provvedimento, l’Emilia-Romagna è la prima Regione a recepire nella propria disciplina disposizioni in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici; per aiutare la lettura dell'atto citato abbiamo predisposto delle slides di sintesi.
Va sottilineato che le principali modifiche riguardano la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o per edficifi soggetti a ristrutturazione rilevante.
Tali modifiche apportate avranno effetto a partire dal 31 maggio 2012: fino a quella data, infatti, sono previsti i medesimi standard prestazionali oggi vigenti, ovvero:
- la copertura mediante fonte energegetica rinnovabile (FER) del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS)
- installazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER per una potenza pari a 1kW per alloggio e 0,5 kW ogni 100 mq di superficie per edifici non residenziali
Dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono invece previsti nuovi standard, a copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica.
Sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore e qualificabile come rinnovabile.
Un’altra significativa modifica riguarda l’attestato di certificazione energetica degli edifici: a partire da oggi, infatti, l'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.
Da segnalare, infine, la possibilità di ottenere un bonus volumetrico del 5%, per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni rilevanti, se si aumenta del 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili.
Al fine di agevolare la lettura delle nuove disposizioni, ed il confronto con le precedenti abbiamo prodotto un testo a confronto ricordando comunque che l’unico testo valido è quello pubblicato sul BUR. Non possono essere presi a riferimento testi pubblicati in modo diverso (slides, etc.) che possono riportare differenze anche sostanziali.
