Procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio ai fini dello svolgimento del commercio su aree pubbliche

La Direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, più nota come “Direttiva Bolkestein”, ha indicato quale suo obiettivo prioritario l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, per il cui raggiungimento prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizio.

Ha indicato, inoltre, quale principale strumento per perseguire tale obiettivo, la necessità di limitare l’obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio - sostituendolo, tutte le volte che sia possibile, con istituti semplificati - e di prevedere requisiti per l’accesso all’attività solo nei casi in cui tale autorizzazione e tali requisiti siano giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell’ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

In particolare, gli articoli 10 e 12 della Direttiva e gli articoli 14 e 16 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento di tale Direttiva stabiliscono che è libera ogni attività non espressamente vietata e che, ove sia necessario ricorrere ad un titolo autorizzativo, questo viene rilasciato all’esito di una selezione pubblica, per una durata limitata, senza rinnovi automatici, né vantaggi al prestatore uscente.

Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, settore che ricade nell’ambito di applicazione della Direttiva Bolkestein, il D.Lgs. 59/2010 ha previsto espressamente all'articolo 70, comma 5, che con Intesa in sede di Conferenza Unificata sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 16, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

La durata e i criteri da utilizzare nell’assegnazione dei posteggi hanno quindi trovato una prima regolamentazione nell’Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, sancita ai sensi dell’art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010.

Al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità attuative dell’Intesa del 2012, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, nel tempo, due documenti:

La Regione Emilia-Romagna ha adeguato la propria normativa di settore rendendola coerente con i contenuti dell’Intesa del 5 luglio 2012 e del Documento unitario del 24 gennaio 2013, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22 aprile 2013.

Ha quindi recepito il Documento unitario del 3 agosto 2016, fornendo nel contempo ulteriori indicazioni interpretative, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016.

Con circolare del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio prot. PG/2016/688834 del 26 ottobre 2016 (pdf384.92 KB) sono state fornite indicazioni operative in merito alle procedure selettive di cui trattasi.

E’ stata inoltre fornita risposta a numerose richieste di pareri e chiarimenti: le più significative o ricorrenti sono state raccolte in un’apposita FAQ.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta in materia con un parere del 15 dicembre 2016 (pdf693.21 KB), con cui segnala aspetti potenzialmente critici in merito alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione in caso di domande concorrenti. A tale proposito la Regione Emilia-Romagna ritiene che, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte della Conferenza delle Regioni, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Conferenza Unificata Stato-Regioni, non vi siano elementi tali da giustificare ritardi o disapplicazioni delle disposizioni regionali in materia.

Con il cosiddetto Decreto Milleproroghe - decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre ed entrato in vigore il giorno stesso - è stata disposta, all’articolo 6, comma 8 (si veda il testo originale), la proroga del termine delle concessioni al 31 dicembre 2018, nulla dicendo a proposito delle procedure di selezione in corso di svolgimento.

Questa circostanza ha determinato uno stato di grande confusione sia tra gli operatori del settore che nelle amministrazioni comunali, a fronte del quale la Regione Emilia-Romagna, in attesa di ulteriori elementi di analisi, ha ritenuto di indicare ai Comuni di procedere con i propri bandi di assegnazione, così come previsto dall’Intesa del 2012. In tal senso la Nota del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio (pdf135.19 KB) prot. PG/2017/325 del 2 gennaio 2017 e il comunicato stampa del 10 gennaio 2017.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha elaborato una proposta di emendamento che teneva in considerazione la necessità di alcuni Comuni di disporre di maggiore tempo per gli adempimenti di competenza, e nel contempo non metteva a repentaglio il lavoro svolto. Tale proposta prevedeva, infatti, che la proroga della validità delle concessioni attualmente prevista all’articolo 6, comma 8, fosse sostituita con una proroga, sempre al 31 dicembre 2018, del termine per il rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni esclusivamente per i Comuni che al 30 dicembre 2016, data dell’entrata in vigore del decreto Milleproroghe, non avevano ancora approvato i bandi.

Sulla proposta di emendamento la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 19 gennaio 2017.

In previsione, pertanto, di una modifica del contenuto della disposizione del Milleproroghe, per garantire agli operatori un congruo lasso di tempo per la partecipazione alle selezioni anche successivamente alla conversione in legge del decreto, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle domande al 31 marzo 2017, dandone la massima informazione con la nota del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio prot. PG/2017/36622 ed il comunicato stampa del 25 gennaio 2017.

La proroga sopra indicata è stata disposta con la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 30 gennaio 2017, che fornisce anche altre indicazioni, tra cui quelle per garantire la continuità dell’esercizio dell’attività sui posteggi oggetto di selezione.

Con nota del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio prot. PG/2017/47693 del 31 gennaio 2017 sono state fornite ulteriori indicazioni operative circa le procedure selettive in oggetto.

Il decreto Milleproroghe è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, è stata modificata la formulazione dell’articolo 6, comma 8.

Tale modifica, se da un lato sancisce che la validità delle autorizzazioni/concessioni in essere al 30 dicembre 2016 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogata a tale data, dall’altro rende necessario un chiarimento in ordine alle procedure selettive e in particolare alla validità e alle modalità di svolgimento di quelle in corso, di quelle sospese e di quelle annullate o revocate. Con nota del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio prot. PG/2017/168187 del 14 marzo 2017 è stata anticipata la posizione della Regione Emilia-Romagna, poi confermata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 337 del 20 marzo 2017. 

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ultima modifica 2022-09-09T10:09:33+02:00
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