Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione

Per l’assegnazione di un determinato posteggio possono presentare domanda anche operatori che non siano l’attuale titolare dello stesso?

Sì, si tratta di un bando aperto a tutti, seppur con una premialità per il concessionario uscente.

Possono partecipare a tale selezione anche operatori su area pubblica in possesso di autorizzazione di tipo B (itinerante)?

Un soggetto, non titolare di alcuna concessione o autorizzazione, può partecipare?

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni (si veda il punto 4 [REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE] del fac-simile di bando predisposto dalla Regione Emilia-Romagna).

La regolarità contributiva è un requisito per poter presentare la domanda e ottenere il rilascio della concessione?

In Emilia-Romagna la regolarità contributiva è un requisito necessario per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, pertanto deve sussistere al momento del rilascio dell’autorizzazione e non necessariamente al momento della presentazione della domanda.

Chi è sospeso per irregolarità contributiva e non si è ancora regolarizzato, può partecipare alla selezione del posteggio in scadenza?

L’operatore a cui la validità del titolo sia stata sospesa per irregolarità contributiva può partecipare alla selezione, ma per l’eventuale assegnazione del posteggio dovrà regolarizzarsi entro la data di rilascio della nuova autorizzazione.

In caso di cessione di azienda con patto di riservato dominio, dato per scontato che il subentrante partecipi al bando, qualora il cedente abbia la necessità di far valere il patto di riservato dominio per mancati pagamenti e questo si verifichi dopo l’espletamento dei bandi e l’assegnazione della nuova concessione, ha titolo per chiedere la reintestazione/subentro ?

Il principio generale è che l'atto amministrativo non tiene conto delle scritture private e quindi segue la propria strada indipendentemente da queste ultime. Quindi il tipo di contratto stabilito tra i privati non influisce sul fatto che il cessionario sia il titolare della concessione. E una volta rilasciata la nuova autorizzazione/concessione al cessionario, il cedente non ha titolo per chiederne la reintestazione.

Azioni sul documento

ultima modifica 2016-12-22T15:03:00+01:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina