Criteri di assegnazione

Con riferimento al fac-simile di bando allegato al Documento unitario delle Regioni del 3 agosto 2016, il punteggio dato dalla somma di a1 (anzianità di esercizio di impresa) e a2 (anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione) è il 1° criterio di priorità, giusto? Cioè a2 non è un criterio in subordine ad a1…. Giusto?

Giusto, i relativi punteggi vanno sommati.

Sempre in riferimento al fac-simile di bando, si possono togliere i punti b) (posteggi ubicati nei centri storici) e c) (regolarità contributiva) del punto 3 e i relativi punteggi?

La lettera b) del punto 3 andrà espunta qualora non siano in assegnazione posteggi con le caratteristiche di cui alla lettera b) del punto 2 dell'Intesa del 5 luglio 2012.

La lettera c) del punto 3 è già stata espunta nel fac-simile di bando coordinato con la normativa regionale e disponibile sulle pagine web di E-R Imprese/Commercio/Commercio su aree pubbliche (ambulanti)/Moduli di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1552/2016. In Emilia-Romagna, infatti, la regolarità contributiva è un requisito necessario per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, quindi non può essere riconosciuto un punteggio a chi dimostri la regolarità della propria posizione.

Il fac-simile di bando stabilisce che, in via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda sia valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro Imprese commercio su aree pubbliche come valore assoluto. Si intende la data di iscrizione di chi presenta la domanda? E in questo caso senza beneficiare di anzianità di date di iscrizione del/dei dante/i causa?

Il riferimento è alla data di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche di chi partecipa alla selezione. Detto criterio è in ogni caso sostituibile o integrabile da altri criteri individuati dall’amministrazione procedente.

Per i posteggi liberi, il punto 2 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999 dice che a parità di punteggio si applicano ulteriori criteri previsti dal Comune. Se il Comune nel proprio Regolamento ha stabilito in ordine il maggior numero di presenze, poi il sorteggio, questi criteri si applicano solo per l’assegnazione di posteggi liberi, mentre per la riassegnazione di posteggi in scadenza si applica il criterio della maggior anzianità di iscrizione al Registro Imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto?

Si tratta di due procedimenti distinti. Per l’assegnazione dei posteggi liberi occorre continuare a fare riferimento ai criteri individuati dal Comune sulla base di quanto indicato al punto 2 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999, come modificato dalla d.g.r. 485/2013, mentre per la riassegnazione dei posteggi già assegnati in concessione pluriennale, occorre fare riferimento le procedure di cui alla d.g.r. 1552/2016. In ogni caso la maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese commercio su aree pubbliche come valore assoluto, criterio che nel Documento unitario delle Regioni del 3 agosto 2016 viene proposto in via residuale, è sostituibile o integrabile da altri criteri individuati dal Comune.

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ultima modifica 2022-09-09T09:09:31+01:00
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